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Scalea fissa limiti orari al gioco, ricevitorie escluse da distanziometro

07 marzo 2019 - 11:01

Il Comune di Scalea (Cs) vara ordinanza che limita orari di gioco, escluse dal distanziometro ricevitorie con apparecchi 'a vista'.

Scritto da Redazione
Scalea fissa limiti orari al gioco, ricevitorie escluse da distanziometro

Anche Scalea, piccolo comune in provincia di Cosenza, si adegua alla legge sulla legalità della Regione Calabria che modifica le norme vigenti anche in materia di gioco.

 

Con un'ordinanza appena pubblicata il sindaco Gennaro Licursi infatti limita il funzionamento di slot e Vlt nelle seguenti fasce orarie: 9-13 e 16-20 di tutti i giorni, festivi compresi. Pena una sanzione compresa fra i 500 e 1500 euro per ogni apparecchio da gioco.

Secondo il testo inoltre vale il divieto di collocare slot e Vlt in locali situati a meno di 500 metri da scuole, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, bancomat, compro-oro, stazioni ferroviarie.

 

Le rivendite di generi di monopolio sono escluse dal rispetto del distanziometro “a condizione che gli apparecchi per il gioco siano collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di chi ne fa le veci e non siano posti in aree materialmente o visibilmente separate dall'area di vendita.
La violazione a tale disposizione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria compresa da un minimo di 2mila a un massimo di 6mila euro per ogni apparecchio, nonché la chiusura del medesimo mediante sigilli”.
 
 
Per i soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, della legge regionale, il Comune dispone “la chiusura definitiva degli apparecchi mediante sigilli anche se hanno preceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
Infine, i titolari della sale gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n:9/2018 (3 maggio 2018) si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 16 della medesima legge entro i 24 mesi successivi a tale data”.
 

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