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Tar Lombardia annulla ordinanza gioco: 'Carenza d'istruttoria'

25 marzo 2019 - 12:55

Il Tar Lombardia annulla l'ordinanza sul gioco di Roe' Volciano (Bs) in quanto carente sotto il profilo dell’istruttoria.

Scritto da Fm
Tar Lombardia annulla ordinanza gioco: 'Carenza d'istruttoria'

“Non appare ravvisabile, nella fattispecie, la condizione legittimante l’intervento comunale, dal momento che quanto prodotto in giudizio non dimostra né una particolare emergenza sanitaria nel Comune di Roè Volciano, né l’efficacia della misura adottata, anche in considerazione della mancata dimostrazione dell’esistenza di azioni convergenti a livello sovracomunale che possano garantirla, evitando l’elusione dei limiti mediante lo spostamento in Comuni limitrofi che non abbiano imposto analogo, ampio, limite”.

Lo evidenzia il Tar Lombardia nella sentenza con cui accoglie il ricorso presentato da una società di gioco contro l'ordinanza oraria sul gioco del Comune di Roe' Volciano, e annulla il provvedimento censurato.

 

L’ordinanza impugnata appare, dunque, “carente sotto il profilo dell’istruttoria, dal momento che, nella fattispecie, il Comune si è limitato a basare le proprie scelte su studi riguardanti la situazione dell’intera provincia e a uniformarsi alle indicazioni generali ricavate da tali studi e accordi di programma generici. Esse, dunque, non risultano essere scaturite dall’accertamento della concreta necessità, a livello locale, di incidere su di un fenomeno di cui non è stata, in concreto, accertata la rilevanza nel territorio di Roè Volciano: necessità che avrebbe giustificato l’intervento regolamentare derogatorio rispetto alla vigente normativa, che non impone limiti all’orario di gioco, né tanto meno prescrive dei periodi di sospensione della possibilità di praticare il gioco nel corso della giornata.
Pertanto, il ricorso merita accoglimento, sebbene, non possa trovare positivo apprezzamento la seconda censura, relativa alla fissazione di un orario unico e indifferenziato riferito agli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6 Tulps., indipendentemente dalla tipologia degli esercizi in cui gli stessi sono collocati e delle aree del territorio in cui sono ubicati i locali che li ospitano.
Appare piuttosto chiaro, infatti, come la misura adottata possa essere efficace solo se disposta nei confronti di tutti gli apparecchi videoterminali destinati al gioco lecito, indipendentemente dal fatto che essi siano collocati presso sale giochi a ciò esclusivamente deputate o in locali pubblici in cui sono svolte anche altre attività imprenditoriali”, si legge nella sentenza.
 

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