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Ricollocazione locali gioco, legge Piemonte in Gazzetta ufficiale

08 aprile 2019 - 07:49

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge di riordino dell'ordinamento regionale del Piemonte che disciplina la ricollocazione dei locali di gioco.

Scritto da Redazione
Ricollocazione locali gioco, legge Piemonte in Gazzetta ufficiale

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Serie Speciale - Regioni n.14 del 06 aprile la legge regionale del Piemonte 17 dicembre 2018, n. 19, cioè la legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale, che modifica l'articolo 13 della legge regionale sul gioco del 2016.

 

L'articolo 134, che pubblichiamo qui di seguito, disciplina la ricollocazione delle sale o i locali pubblici con apparecchi da gioco che si trovino a non rispettare le distanze dai luoghi sensibili (chiese, scuole, banche, ospedali) per fatti successivi all’approvazione della legge 9/2016.

Viene previsto un tempo di quattro anni per gli esercenti di slot machine e di otto anni per i titolari di sale gioco o di licenza per l’esercizio delle scommesse, a partire da quando il fatto si è verificato, per rimettersi in regola.

 

 

L'ARTICOLO 134 - Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 9/2016
“1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 13 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico) sono inseriti i seguenti: 2-ter. Gli esercenti di cui al comma 1, in regola con le disposizioni di cui all'art. 5, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro i quattro anni successivi al verificarsi di tale situazione.
2-quater. I titolari di cui al comma 2, in regola con le disposizioni di cui all'art. 5, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale situazione.
2-quinquies. I titolari di cui al comma 2-bis, in regola con le disposizioni di cui all'art. 5, che successivamente alla data del 27 ottobre 2016, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale situazione.”.
 

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