skin

Tar Puglia: 'Legge gioco, né proibizionismo né effetto espulsivo'

19 aprile 2019 - 11:11

Il Tar Puglia respinge ricorso di una sala gioco contro il Comune di Lecce per l'applicazione della legge regionale per il contrasto al Gap.

Scritto da Fm
Tar Puglia: 'Legge gioco, né proibizionismo né effetto espulsivo'

“Le norme regionali censurate, lungi dal sancire un mero e generico 'proibizionismo', sono finalizzate a definire misure (di prevenzione) atte a garantire la (fondamentale) tutela di specifiche fasce 'deboli' della popolazione (rispetto alla quale 'recedono' i dedotti interessi economici); sicché non si ravvisa (neppure) violazione alcuna dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, in alcuno degli aspetti censurati. Il Collegio ritiene l’impugnato provvedimento comunale legittimo e doveroso e le sollevate questioni di costituzionalità della normativa regionale applicata dal Comune di Lecce irrilevanti e, comunque, manifestamente infondate”.

 

Lo evidenzia il Tar Puglia nella sentenza con cui respinge il ricorso del titolare di una società contro il provvedimento del Comune di Lecce che ha disposto la cessazione immediata dell’attività abusiva di installazione di apparecchi da gioco di cui all’art. 110 del Tulps messi in esercizio in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 86 del Tulps e la chiusura immediata del locale in quanto ubicato a meno di 500 metri lineari da luoghi cosiddetti “sensibili”.
 
 
Secondo i giudici amministrativi “il provvedimento inibitorio gravato appare doverosamente adottato e sufficientemente motivato con il riferimento all’insussistenza del requisito oggettivo e sostanziale delle distanze minime dai luoghi 'sensibili' previsto per ogni tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro, nell’esercizio del potere inibitorio spettante al 'Comune territorialmente competente' (ai sensi, appunto, del combinato disposto dei commi 2 e 9 dell’art. 7, della citata legge regionale pugliese n. 43/2013)”.
 
 
Infine, il Collegio non rileva “l’invocato 'effetto espulsivo' (peraltro, nel caso di specie, del tutto indimostrato), in quanto, comunque, in base ad un giudizio di bilanciamento degli opposti interessi (costituzionalmente rilevanti), risulta (comunque) 'prevalente l’esigenza di tutelare gli interessi sensibili indicati nella L.R. Puglia 13 dicembre 2013, n. 43 che paiono comunque, eventualmente ed in ipotesi, idonei ad inibire in toto l’attività…., ove non sia possibile in concreto collocare la sede dell’attività nel territorio comunale senza violare le distanze di cui alla predetta legge, funzionali a garantire la protezione di tali interessi' (come già chiarito, sia pure in sede cautelare, dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con l’ordinanza 11 maggio 2017, n. 1981)”.
 

Articoli correlati