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False dichiarazioni, Tar Lazio: 'Slot, giusta cancellazione da elenco Ries'

07 maggio 2019 - 07:48

Il Tar Lazio conferma la cancellazione dall'elenco Ries per alcuni operatori che non hanno svolto gli adempimenti previsti in materia di autocertificazione.

Scritto da Fm
False dichiarazioni, Tar Lazio: 'Slot, giusta cancellazione da elenco Ries'

"La cancellazione dall’elenco appare giustificata dal venire meno, a seguito di una dichiarazione non veritiera, del rapporto fiduciario tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e il soggetto che gestisce il gioco, rapporto che assume una rilevanza fondamentale a fronte delle esigenze di ordine pubblico, volte ad evitare ogni abuso o infiltrazione criminale nella gestione del gioco, che connotano il settore in questione".

 

Lo evidenzia il Tar Lazio in una serie di sentenze con cui respinge i ricorsi di alcune società contro la cancellazione dal Ries, l'elenco degli operatori apparecchi e terminali di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), Tulps, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 533, L. 266/2005, come sostituito dall'art. 1, comma 82, della L. 220/2010, per il mancato pagamento dei 150 euro di versamento previsti all’atto dell’iscrizione, mediante F24.

 

 

I giudici amministrativi ricordano che "il Decreto prot. n. 31857 del 9.9.2011 è stato modificato dal successivo decreto prot. n. 104077 del 22.12.2014 che ha introdotto l’obbligo di iscrizione con modalità telematica, prevedendo la richiesta delle credenziali di accesso al sistema informatico di gestione dell’elenco e la compilazione di uno specifico modulo nel quale, in regime di autocertificazione, ai sensi del Dpr n. 445/2000, deve essere dichiarato il possesso della licenza di cui all’art. 86 o all’art. 88, della certificazione antimafia e della quietanza attestante il versamento della somma di 150 euro. Ciò posto, nel caso di specie, dal tenore letterale del provvedimento gravato si evince chiaramente che la cancellazione dall’elenco è la conseguenza del contenuto dell’autocertificazione resa dalla società ricorrente nel modulo Ries/C6, , nel quale ha dichiarato di essere in possesso, alla data del 19.1.2017, oltre che della licenza di cui all’art. 86 o 88 del Tulps e della certificazione antimafia, anche della quietanza del versamento della somma di 150 euro e ha specificato di aver effettuato il pagamento tramite modello F24. Il meccanismo dell’autocertificazione, introdotto dal Dpr n. 445/2000, prevede che l’effetto diretto e immediato dell’accertamento della dichiarazione mendace è, sul piano amministrativo, la decadenza dal beneficio ottenuto. Il medesimo Dpr n. 445/2000 stabilisce, altresì, che dalla dichiarazione non veritiera, resa in sede di autocertificazione, scaturiscano due conseguenze in relazione alle quali l’amministrazione procedente non ha alcuna discrezionalità: sul piano amministrativo, ai sensi dell’art. 75, la decadenza dal beneficio ottenuto rendendo la dichiarazione mendace; sul piano penale, ai sensi dell’art. 76, una specifica responsabilità per falsa dichiarazione".
 

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