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Awp e Vlt, da Bruxelles via libera a obbligo tessera sanitaria

15 maggio 2019 - 08:31

Via libera dalla Commissione europea, scaduto il periodo di stand still, all'adozione obbligatoria della tessera sanitaria per Awp e Vlt.

Scritto da Redazione
Awp e Vlt, da Bruxelles via libera a obbligo tessera sanitaria

Via libera della Commissione europea, e quinti adottabili, i due progetti di regole tecniche in materia di slot e di Vlt, messi a punto dal ministero per lo Sviluppo economico e inviati a Bruxelles per il consueto periodo trimestrale di stand still che si è concluso il 14 maggio senza che siano state presentate osservazioni o pareri in grado di prolungarne la permanenza in sede comunitaria. Entrambi prevedono l'obbligo di utilizzo della tessera sanitaria per poter giocare.

IL PROGETTO SULLE SLOT - Il progetto di decreto sulle Awp – si legge nel testo - costituito da quattro articoli ed un allegato, aggiorna le regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 lettera a) del Tulps, approvate con decreto interdirettoriale del 4 dicembre 2003 del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato d'intesa con il capo della Polizia, e successive modifiche e integrazioni.

 
I primi tre articoli modificano l'articolo 1 su finalità e definizioni, l'articolo 2; requisiti obbligatori degli apparecchi e su specifiche funzionali e requisiti per la codifica del software del protocollo di comunicazione, del vigente decreto interdirettoriale, al fine di prevedere: l’applicazione sugli apparecchi di un dispositivo di lettura bidirezionale della banda magnetica della tessera sanitaria per l’accertamento della maggiore età del giocatore, avendo cura di non memorizzare le informazioni estratte; l’attivazione dell’apparecchio solo previa verifica della maggior età del giocatore; l’adozione di soluzioni tecniche in grado di visualizzare su video o display la presenza/assenza della tessera sanitaria nell’apposito dispositivo di lettura e l’esito della verifica della maggiore età del giocatore; l’obbligo di nuova verifica della maggiore età del giocatore per consentire l’accesso al gioco e, per i soli apparecchi Awp, trascorsi 15 minuti dall’accertamento della maggiore età del giocatore e comunque ogni volta che la tessera sanitaria viene estratta dall’apposito dispositivo di lettura.
 
L'articolo 4 rinvia all'allegato, in cui è riportato il testo coordinato del decreto interdirettoriale vigente a seguito delle modifiche di cui agli articoli 1, 2 e 3, e dispone che esso faccia parte integrante del progetto”.
 
“L'adozione del provvedimento notificato – si legge nelle motivazioni - che aggiorna le regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento è necessaria per dare attuazione all’art. 9 quater del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 recante 'Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese' che recita: 'L’accesso agli apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6 lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori.
 
Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio'".
 
IL PROGETTO SULLE VLT - Per quanto riguarda le Vlt, “il progetto di decreto – si legge ancora nel testo - costituito da cinque articoli e un allegato, aggiorna le regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 lettera b) del Tulps, approvate con determinazione del vicedirettore dell’Agenzia, area monopoli del 4 aprile 2017.
 
I primi quattro articoli modificano l'articolo 1 attraverso le definizioni dell'articolo 3; informazioni da memorizzare nel sistema di gioco, l'articolo 7; apparecchi videoterminali e l'articolo 9; parametri di funzionamento del gioco, della vigente determinazione del vicedirettore dell'Agenzia, al fine di prevedere: l'applicazione sugli apparecchi di un dispositivo di lettura bidirezionale della banda magnetica della tessera sanitaria per l'accertamento della maggiore età del giocatore, avendo cura di non memorizzare le informazioni estratte; l'attivazione dell'apparecchio solo previa verifica della maggiore età del giocatore; l'adozione di soluzioni tecniche in grado di visualizzare su video o display la presenza/assenza della tessera sanitaria nell'apposito dispositivo di lettura e l'esito della verifica della maggiore età del giocatore; l'obbligo di nuova verifica della maggiore età del giocatore per consentire l'accesso al gioco e ogni volta che la tessera sanitaria viene estratta dall’apposito dispositivo di lettura.
 
L'articolo 5 rinvia all'allegato, in cui è riportato il testo coordinato del vigente decreto del vicedirettore dell'Agenzia a seguito delle modifiche di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, e dispone che tale allegato faccia parte integrante del nuovo decreto”.
 
“L'adeguamento delle regole tecniche di produzione e di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento – si legge nelle motivazioni - è necessario per dare attuazione all’art. 9 quater del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, che recita: "L’accesso agli apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6 lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio".
 

 

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