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Tar Friuli: 'Gioco, tutela salute conta più delle perdite economiche'

23 maggio 2019 - 10:55

Il Tar Friuli respinge istanza cautelare di una società contro limiti orari al gioco e ricorda che perdite economiche sono recessive rispetto a tutela della salute.

Scritto da Redazione
Tar Friuli: 'Gioco, tutela salute conta più delle perdite economiche'

“Nel necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, tipico della presente fase cautelare, l’incidenza del pregiudizio economico rappresentato dalla parte ricorrente, stimato in una perdita percentuale del fatturato (la quale deriverebbe dalla chiusura dell’esercizio in orari in cui la somministrazione del gioco lecito risulterebbe particolarmente redditizia), risulta senz’altro recessiva rispetto ai preminenti valori connessi alla tutela del bene-salute (di rango costituzionale) e, in seno ad essa, al contrasto ai fenomeni di dipendenza patologica dal gioco, valori sottesi, tra gli altri, all’adozione dell’impugnato provvedimento”.

 

Lo ricorda il Tar Friuli nell'ordinanza con cui respinge l’istanza cautelare proposta da una società con attività di gioco contro la determinazione degli orari di apertura al pubblico delle sale da gioco adottata dal Comune di Fiume Veneto (Pn), con le relative sanzioni amministrative.
 
I giudici amministrativi, che hanno fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 ottobre 2019, inoltre hanno ritenuto che “l’impossibilità, rimarcata dalla parte ricorrente, di conservare tutte le unità di personale impiegato presso il locale, le quali risultano attualmente commisurate rispetto ad un orario di apertura pari a ventiquattro ore, costituisce di per sé l’effetto dell’applicazione del quadro legislativo vigente, dal quale in particolare discende l’obbligo, imposto ai Comuni, di circoscrivere il suddetto orario a otto o a tredici ore, a seconda dei casi, in base a quanto prescritto dall’art. 6, comma 12, L.R. n. 1 del 2014” e che “i profili di danno evidenziati dalla parte ricorrente appaiono ancor meno apprezzabili, allorché si tenga conto della disposta fissazione dell’udienza pubblica, ai fini della trattazione della controversia nel merito, per una data particolarmente ravvicinata, come peraltro è stato ampiamente preannunciato alle parti, nel corso della camera di consiglio”.
 

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