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Cassazione: 'Preu apparecchi gioco evaso, concessionario responsabile'

24 maggio 2019 - 14:32

La Cassazione evidenzia che il concessionario di rete è responsabile del Preu evaso in caso di esercizio illecito degli apparecchi da gioco prima del 2009.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Preu apparecchi gioco evaso, concessionario responsabile'

"Occorre preliminarmente sgomberare il campo da un esplicito equivoco in cui è incorso il giudice d'appello in esordio di motivazione, ossia che il prelievo erariale unico (Preu ) e il 'maggior' prelievo erariale unico costituiscano entità distinte ed autonome. Come dispone l'art. 39, comma 13, d.l. n. 269 del 2003, nel testo applicabile ratione temporis, 'agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato nella misura del 13,5 per cento delle somme giocate ...', sicché l'imposta, il Preu, investe la totalità dei giochi effettuati e delle relative somme. Nel caso di utilizzo illecito delle apparecchiature, ossia con interventi tali da determinare la trasmissione telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, si verifica che il prelievo viene corrisposto solo per una parte delle giocate (quelle i cui dati sono stati trasmessi), mentre per le altre viene, semplicemente, evaso. Ne deriva, quindi, che l'imposta è e resta unica ed unitaria, integrando il cosiddetto maggior Preu solo l'importo evaso, ma pur sempre dovuto in virtù della medesima disposizione normativa e del medesimo presupposto fattuale, e cioè l'esercizio di macchine da gioco di cui al comma 6° art.110 Tulps".

 

Questo è quanto si legge nell'ordinanza con cui la Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato "l'insussistenza della responsabilità solidale per il maggior prelievo erariale" per un concessionario per cui operava un esercente che aveva installato nel suo locale apparecchi da gioco non conformi alle prescrizioni di legge trasmittenti dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, secondo una vicenda riguardante l'annualità 2008.
 
 
La Cassazione quindi ha cassato tale sentenza, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo di primo grado e la conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
 
Per tali illeciti non vale la modifica introdotta con l'art. 15, d.l. n. 78 del 2009, che non è è retroattiva, né, in ogni caso, anche per l'evidente mancanza di una clausola in tal senso, ha valore di interpretazione autentica con portata retroattiva.
L'originario testo del 2006 in caso di esercizio illecito prevedeva che fossero tenuti in via principale al pagamento dell'imposta evasa, oltre agli interessi e alle sanzioni, i seguenti soggetti: a. l'autore dell'illecito; b. il concessionario titolare del nulla osta all'esercizio; la sua responsabilità, principale, era peraltro condizionata alla mancata individuazione dell'autore dell'illecito. La norma, inoltre, contemplava ipotesi di responsabilità solidale individuando i seguenti soggetti: c. l'installatore; d. il possessore dei locali; e. il concessionario; non prevedendo, per la configurabilità di tale responsabilità, alcuna condizione ma solo che gli stessi non fossero "già debitori di tali somme a titolo principale", sull'implicito presupposto che, in tale evenienza, dovesse ritenersi prevalente quest'ultima.
Il testo modificato nel 2009, invece, individua, quale responsabile principale, un unico soggetto, ossia l'autore dell'illecito. Quanto alle ipotesi di responsabilità solidale, la nuova norma individua: cl. l'installatore; dl. ilpossessore o detentore a qualsiasi titolo degli apparecchi; el. l'esercente a qualsiasi titolo dei locali; il concessionario; sempreché gli stessi non fossero "già debitori di tali somme a titolo principale".
 
 
Così i giudici hanno motivato ulteriormente la decisione: "La Commissione tributaria regionale non si è attenuta al principio di diritto enunciato, in identica fattispecie, da Cass. Se2.V 25.05.2018 , secondo il quale 'in tema di prelievo erariale unico (cd. Preu) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento ex art., 110, comma 6, Tulps, in caso di esercizio illecito delle apparecchiature, sì da determinare una trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, il concessionario di rete, ai sensi dell'art. 39, quater, comma 2, d. I. n. 269 del 2003, vigente ratione temporis, è responsabile in via principale per l'imposta evasa (cd. maggior Preu) e i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa identificazione dell'autore dell'illecito, mentre, qualora quest'ultimo sía identificato, ne risponde a titolo di solidarietà', che qui si ribadisce: infatti, da un lato non ha applicato la norma nella formulazione vigente ratione temporís e, anzi, ha applicato una inammissibile e ingiustificata commistione dei testi via via modificati (prima ha richiamato il 4° periodo della norma nella versione temporalmente corretta e poi il 5° periodo nella versione modificata); dall'altro, ha erroneamente considerato il 'maggior Preu' una entità diversa ed autonoma, mentre si tratta del medesimo unitario tributo, ed ha ritenuto altresì che la solidarietà del concessionario si riferisca al solo prelievo erariale unico di cui questi, invece, è soggetto passivo".
 

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