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Tar Sicilia: 'Niente slot in spazi esterni senza licenza Tulps'

28 maggio 2019 - 09:20

Il Tar Sicilia rigetta ricorso di un chiosco-bar che ha dovuto togliere apparecchi da gioco installati all'esterno dei locali per mancanza di specifica licenza di polizia.

Scritto da Fm
Tar Sicilia: 'Niente slot in spazi esterni senza licenza Tulps'

"In assenza di una specifica licenza di polizia rilasciata a norma dell’art. 86 od 88 Tulps per l’esercizio delle quattro slot-machine e dell’apparecchio meccanico qui in specifica considerazione in favore del legale rappresentante della ditta, la mera esposizione della tabella dei giochi vietati ex art. 110 Tulps all’interno dei locali del chiosco-bar dove quella società esercitava la propria attività di somministrazione di cibi e bevande non era pertanto tale da far ritenere legittimamente svolta l’attività con l’uso dei predetti apparecchi automatici all’esterno degli stessi; con conseguente piena legittimità dell’ordine di sospensione impartito dall’Amministrazione intimata per farne cessare lo svolgimento".

 

Ad evidenziarlo è il Tar Sicilia nella sentenza con cui rigetta il ricorso di un chiosco-bar che aveva installato alcuni apparecchi da gioco all'esterno del proprio locale senza essere in possesso della prescritta autorizzazione di polizia e per questo era stato colpito da un decreto della Questura di Catania per l'immediata cessazione dell'attività di giochi.
 
 
Osserva il Collegio "come la peculiare situazione di fatto nel caso di specie – ovvero la collocazione di quattro slot-machine e un apparecchio meccanico all’esterno dei locali del chiosco–bar gestito dalla ditta ricorrente, e quindi al di fuori dalla sfera di immediato controllo da parte di chi all’interno di tali locali si trovava ad operare -, consenta invece di positivamente valutare le ragioni di urgenza nel provvedere insite nell’esigenza, palesata dall’Amministrazione intimata in motivazione, di intervenire a tutela delle preminenti esigenze di ordine pubblico, della sicurezza pubblica e dei cittadini. Da un esame più attento del Tulps è infatti possibile desumere un necessario ruolo attivo, di vigilanza e controllo, innanzitutto ad opera dello stesso titolare di una licenza di polizia per la gestione di un pubblico esercizio, onde non subire la sospensione della stessa a norma del suo art. 100 per il suo esser luogo di 'tumulti o gravi disordini', od 'abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose' o che, 'comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini'. La collocazione delle quattro slot-machine e di un apparecchio meccanico all’esterno del chiosco–bar, quindi, vanifica totalmente quel ruolo del titolare della licenza, e pertanto, facendo venir meno un preventivo filtro e barriera a che quei luoghi possano diventare una fonte di costante pericolo 'per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini', invera il sussistere delle 'ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento' che del tutto legittimamente, e proprio a norma dell’art. 7 L. n. 241/1990, hanno imposto all’Amministrazione intimata nel caso di specie di intervenire in modo quanto mai sollecito, a tutela delle preminenti esigenze di ordine pubblico, della sicurezza pubblica e dei cittadini”.
 
 
I giudici amministrativi hanno respinto anche il secondo motivo di ricorso con cui il titolare del chiosco-bar sostiene "di non essere onerato del rilascio di una distinta licenza ex art. 86 od 88 Tulps per l’esercizio delle quattro slot-machine e dell’apparecchio meccanico oggetto, per previsione del n. 3) del suo art. 1, del contratto di affitto d’azienda, ma essendo allo scopo sufficiente la sola esposizione della tabella dei giochi proibiti presso i locali dove veniva svolta l’attività di somministrazione di cibi e bevande al pubblico", dimenticandosi "della parte indicata a seguire che pure lo correda… –, in relazione all’esercizio dei predetti apparati aveva però espressamente fatta salva l’efficacia condizionante delle leggi speciali per la successione in autorizzazioni per l’esercizio".
 

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