skin

Cassazione: 'Slot, concessionaria è agente contabile'

30 maggio 2019 - 11:06

La Cassazione rigetta ricorso di Global starnet contro pronuncia della Corte dei conti che l'ha ritenuta agente contabile e quindi tenuta alla resa del conto giudiziale.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Slot, concessionaria è agente contabile'

"La natura tributaria dell'imposta (Corte Cost. 334 del 2006) e la qualificazione del concessionario come soggetto passivo d'imposta (ex art. 1, comma 81 della I. n. 296 del 2006) operano limitatamente al rapporto di natura tributaria/senza incidere sulla funzione di agente della riscossione di denaro pubblico derivante dalla configurazione complessiva dell'attività di gioco lecito mediante apparecchi o congegni elettronici, caratterizzata dalla predeterminazione dettagliata delle modalità di svolgimento dell'attività e della funzione del concessionario rispetto agli esercenti, in particolare sotto il profilo del controllo periodico della destinazione delle somme riscosse. Solo all'interno di queste rigide maglie si può esercitare un'attività che ove non fosse diretta emanazione dell'autorità statuale e non fosse soggetta al suo diretto e continuativo controllo sarebbe illecita".

 

A ribadirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza con cui rigetta il ricorso proposto da Global starnet contro il procuratore e la procura regionale presso la Corte dei conti – sezione giurisdizionale per il Lazio – contro la pronuncia con cui avevano ritenuto la società ricorrente, in qualità di concessionaria, agente contabile, e conseguentemente tenuta alla resa del conto giudiziale

 

La Procura regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio aveva convenuto in giudizio Global starnet per aver constatato l'infruttuosa consumazione del termine di 120 giorni per il deposito dei conti giudiziali, relativi agli esercizi 2004 e 2005 nonché i successivi essendo il termine definitivo decorso alla data del 19 Ric. 2015 n. 07637 sez. SU - ud. 04-12-2018 -2- maggio 2009. Veniva, pertanto, richiesta la condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie relative ai diversi esercizi ai quali si riferivano le inadempienze e la formazione d'ufficio del conto a spese dell'agente contabile inadempiente.

 

Nella sentenza della Cassazione poi si torna a parlare della compatibilità con i principi del diritto dell'Unione Europea in tema di libertà di stabilimento e di concorrenza in relazione a norme penali restrittive dell'attività di gioco mediante congegni od apparecchi elettronici. "Le sentenze riguardanti attività di gioco analoghe a quelle del presente giudizio hanno affrontato la compatibilità con i principi del diritto dell'Unione Europea in tema di libertà di stabilimento e di concorrenza in relazione a norme penali restrittive dell'attività in questione ed in relazione a limitazioni all'accesso ai procedimenti ad evidenza pubblica per l'ottenimento delle concessioni a società straniere che verosimilmente operavano sul mercato italiano prima della regolazione legislativa. Non si trattava d'imprese che erano incardinate, in virtù del rapporto concessorio nel complesso sistema di funzionamento e controllo del gioco lecito. Tuttavia, a parte la diversità delle fattispecie, i principi affermati dalla Corte di Giustizia trovano puntuale applicazione nella legislazione italiana sopraesaminata, dal momento che le cosiddette restrizioni all'attività d'impresa consistente nella gestione del gioco lecito mediante apparecchiature e congegni elettronici sono giustificate proprio dalla necessità di tutelare l'ordine pubblico per un verso, scongiurando, mediante un sistema di accesso e controllo pubblico capillare, il fiorire del gioco d'azzardo illecito e, per l'altro, di garantire l'interesse generale di primario rilievo di contrastare la ludopatia. Queste sono le finalità espresse della previsione del sistema, fondato sul rapporto concessorio, di esercizio di un'attività di cui l'autorità statuale vuole conservare la diretta titolarità e controllo del maneggio del danaro riscosso, mediante la rete telematica, e in virtù delle regole generali riguardanti il denaro di appartenenza pubblico l'obbligo di rendiconto. Tale obbligo corrisponde pienamente al canone della proporzionalità, trattandosi di un controllo periodico che non intralcia la gestione dell'attività di gioco lecito e che dovrebbe essere facilitato dalla rete telematica".

 

Articoli correlati