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Cassazione: 'Apparecchio gioco senza nulla osta, Preu dovuto solo dal 2007'

30 maggio 2019 - 11:27

La Cassazione accoglie ricorso di un esercente contro avviso di accertamento di Adm per l'evasione del Preu per apparecchio da gioco senza nulla osta nel 2006.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Apparecchio gioco senza nulla osta, Preu dovuto solo dal 2007'

"Solo a decorrere dal 1° gennaio 2007 - con una normativa non retroattiva - il legislatore ha esteso, in forza dell'art. 39 quater cit., il Preu anche ai giochi d'azzardo non muniti di nulla osta, prevedendone puntualmente l'obbligato in via principale e quelli in via solidale, non essendo stato, prima di tale intervento, il gioco d'azzardo illecito assoggettato ad alcuna imposta e, tantomeno, al Preu".

È quanto si legge nell'ordinanza della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso del titolare di un esercizio nel quale era stato installato un apparecchio da gioco risultato privo del prescritto nulla osta contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia che aveva confermato l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva recuperato nei confronti di quest'ultimo l'evaso prelievo erariale unico (Preu), oltre a interessi e sanzioni, per l'anno 2006.

 

I giudici rilevano quindi la non corretta applicazione dei principi di cui sopra da parte della Commissione tributaria, "avendo individuato nell'esercente l'esercizio commerciale dove era stato installato l'apparecchio da gioco risultato privo di nulla osta il responsabile in via solidale per il versamento dell'imposta Preu evasa - essendo l'obbligato in via principale l'installatore dei macchinari - rientrando, a suo avviso, tale nozione di 'soggetto di imposta' in quella all'epoca vigente che, sebbene dettata propriamente in tema di imposta di intrattenimento, sarebbe risultata compatibile con la struttura della nuova imposta Preu - di cui all'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 640 del 1972 (di 'chiunque organizzi gli intrattenimenti')".
 

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