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Tar Toscana: 'Niente discoteche vicino a sale giochi già in esercizio'

05 giugno 2019 - 08:22

Il Tar Toscana ribalta la prospettiva e vieta l'apertura di una discoteca nelle vicinanze di una sala giochi già in esercizio.

Scritto da Fm
Tar Toscana: 'Niente discoteche vicino a sale giochi già in esercizio'

In Toscana non si possono aprire sale giochi vicino a discoteche, ma neppure aprire discoteche se nelle vicinanze ci sono già delle sale giochi in esercizio.

Ad affermare il principio è il Tar Toscana, nella sentenza con cui respinge il ricorso presentato da una società contro il rigetto del Suap dell’Unione dei Comuni Valdera, in provincia di Pisa, dell'istanza finalizzata all’apertura di un locale di pubblico spettacolo a Casciana Terme Lari, opponendo il Regolamento per l’esercizio del gioco lecito approvato dal Consiglio dell’Unione Valdera che ha stabilito una distanza non inferiore a 500 metri che le attività di sale giochi e le discoteche/sale da ballo.

 

“L’Amministrazione ha correttamente evidenziato che il Regolamento per l’esercizio del gioco lecito è volto alla tutela della salute delle fasce deboli, la quale verrebbe lesa dalla prossimità delle sale gioco rispetto ai luoghi maggiormente frequentati da soggetti potenzialmente al rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo. Con la conseguenza che, per non eludere la finalità della disciplina, il rispetto della distanza minima tra i predetti luoghi deve essere reciproco, e quindi dovuto anche da parte di una nuova attività, aggregativa di soggetti potenzialmente vulnerabili, che pretenda d’insediarsi all’interno della fascia di rispetto.
Tale assunto non può che essere condiviso, non potendo, d’altro canto, l’Amministrazione imporre al gestore della sala giochi, che ha in precedenza ottenuto l’autorizzazione, di spostare la propria attività per consentire l’insediamento della discoteca, venendo altrimenti irragionevolmente pregiudicato il diritto costituzionalmente tutelato del primo di svolgere liberamente la propria attività imprenditoriale già in precedenza assentita, oltre che disconosciuti i principi di certezza del diritto e di affidamento nella stabilità delle situazioni giuridiche”, si legge nella sentenza.
 
 
I giudici amministrativi inoltre ricordano che “in base alla legge regionale Toscana n. 57/2013, tra i locali ove sono installati gli apparecchi da gioco e determinati luoghi di aggregazione e/o permanenza di fasce vulnerabili della popolazione deve intercorrere una distanza minima, ritenuta plausibilmente e ragionevolmente idonea ad arginare, sotto il profilo della 'vicinitas', i richiami e le suggestioni di facile ed immediato arricchimento.
La medesima legge regionale, all’art. 4, rubricato 'Distanze minime', nell’ambito di una elencazione non esaustiva, ha incluso fra i 'luoghi sensibili' una serie di strutture che sono frequentate principalmente da giovani (istituti scolastici di qualsiasi grado, centri socio ricreativi e sportivi).
Al comma 3, il medesimo art. 4, ha rimesso ai Comuni la possibilità d’individuare altri luoghi sensibili soggetti alla disciplina del comma 1. È chiaro che tale ampliamento della predetta elencazione regionale dovesse essere operato, da parte dell’ente locale, mediante il criterio analogico.
Si deve trattare, in altri termini, per quanto interessa il caso all’esame, di luoghi di aggregazione frequentati, se non esclusivamente, almeno prevalentemente da giovani, ritenuti potenzialmente non in grado, per immaturità, di gestire prudentemente e con temperanza l’accesso a tale pericolosa ed insidiosa forma di intrattenimento.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che l’inclusione delle discoteche nell’elenco dei luoghi sensibili di cui al Regolamento impugnato sia giustificata, coerente col dettato legislativo e ragionevole.
È infatti evidente che le discoteche costituiscono un luogo di aggregazione dei giovani, i quali peraltro vi consumano anche bevande alcoliche, essendo poi note le correlazioni tra l’assunzione di alcol e il minor controllo degli impulsi e quindi il maggior rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo.
Pertanto, nella fattispecie in esame, l’individuazione della 'discoteca' quale luogo sensibile è più che ragionevole in quanto risponde alle finalità che sono alla base della legislazione in materia e del Regolamento adottato dall’Unione Valdera”.
 

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