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Tar Calabria: 'Attività di gioco vietata in locale abusivo'

14 giugno 2019 - 14:59

Il Tar Calabria conferma divieto di attività di gioco lecito in locale abusivo gravato da ordinanza di demolizione.

Scritto da Fm
Tar Calabria: 'Attività di gioco vietata in locale abusivo'

“L'accertata abusività dei locali destinati all'esercizio dell'attività commerciale comporta la revoca ex lege dell'autorizzazione commerciale, senza che residui spazio a valutazioni di interessi o al disimpegno di attività discrezionale, atteggiandosi detta revoca ad atto dovuto, non risultando quindi pertinenti i richiami operati dal ricorrente agli artt. 21-quinquies e 21-septies L. n. 241/1990”.

 

Lo evidenzia il Tar Calabria nella sentenza con cui rigetta il ricorso del titolare di un'attività commerciale per l'annullamento del provvedimento con cui il Comune di Tropea (Vv) ha disposto l'immediata chiusura dell'esercizio e il divieto di prosecuzione attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande e giochi leciti, a causa della totale abusività dell’immobile in cui è ubicato il locale.

 

 

I giudici amministrativi ricordano che l’impugnato provvedimento si basa sull’ordinanza di demolizione per carenza di titolo edilizio del manufatto in cui è ubicato l'attività nonché di sgombero per assenza di concessione dell’area demaniale in cui insiste il locale. Inoltre, l'ordinanza di demolizione vanta una legittimità che “è stata accertata con sentenza dello stesso Tar, gravata dal deducente innanzi al Consiglio di Stato ma non sospesa”.
 
 
Infine, si legge ancora nella sentenza, “sussiste un condizionante rapporto tra la regolarità urbanistico-edilizia di un immobile e la possibilità che esso venga destinato ad attività commerciale, poiché l'art. 3, comma 7, L. n. 287/1991, sopravvissuto all'abrogazione da parte D. Lgs. n. 59/2010, ha coordinato il profilo urbanistico-edilizio e quello più propriamente commerciale, stabilendo che la regolarità edilizia dei locali in cui è esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande costituisce condizione per il legittimo esercizio della stessa, nel senso che l'esercizio di un’attività commerciale è ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l'intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere (Tar Sicilia-Palermo, Sez. II, 26 gennaio 2017, n. 215; 1 aprile 2014, n. 946; Tar Campania-Napoli, Sez. II, 4 aprile 2013, n. 1770)”.
 

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