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Tar: 'Gioco, no a ricorso contro limiti orari già annullati'

08 luglio 2019 - 08:35

Il Tar Lombardia respinge ricorso contro limiti orari al gioco disposti dal Comune di Rezzato (Bs) proposto dopo che erano stati ritirati in autotutela.

Scritto da Fm
Tar: 'Gioco, no a ricorso contro limiti orari già annullati'

   

"Con ordinanza 19 giugno 2018 (antecedente al deposito del ricorso, avvenuto il 28 giugno 2018), il sindaco del Comune di Rezzato ha, visto il ricorso giurisdizionale notificato il 4 giugno 2018, disposto in autotutela l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 11/2018. Ciononostante, in vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha insistito per la permanenza dell’interesse alla pronuncia".

Lo sottolinea il Tar Lombardia nella sentenza con cui respinge in parte il ricorso di una società contro il Comune di Rezzato (Bs) per l'annullamento dell’ordinanza sindacale del 2018 che limita l’utilizzo degli apparecchi da gioco e della deliberazione del consiglio comunale con cui è stato approvato il “Regolamento per il funzionamento di sale pubbliche da gioco e per l’installazione di apparecchi da intrattenimento armonizzato con la prevenzione ed il contrasto alle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito”.

 

Due gli ordini di ragioni presentati dalla società nel ricorso. "In primo luogo, l’ordinanza di annullamento laddove argomenta in ordine all’opportunità dello stesso, contiene l’inciso 'nelle more del giudizio instaurato presso il competente Tribunale Amministrativo', il che potrebbe indurre a ritenere che la rimozione del provvedimento sia stata disposta solo come temporanea.
Inoltre, l’impugnativa non riguarderebbe solo l’ordinanza annullata, ma anche il 'Regolamento per il funzionamento di sale pubbliche da gioco e per l’installazione di apparecchi da intrattenimento armonizzato con la prevenzione ed il contrasto alle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito' (doc. 2) nella parte in cui (cfr. art. 16) attribuisce al sindaco poteri di regolazione degli orari di esercizio degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito nelle forme dell’ordinanza ex art. 50 Tuel e senza l’imposizione di alcun onere istruttorio ovvero di acquisizione di atti di indirizzo/di pareri degli organi e delle Amministrazioni competenti, ecc., conculcando altresì principi di matrice costituzionale (art. 41) e comunitaria (così la memoria conclusionale del Comune a pag. 2).
Di avviso contrario il Comune, che ha sostenuto la natura definitiva della rimozione ed eccepito l’irrilevanza dell’impugnazione anche del regolamento comunale, censurato come atto presupposto, tardivamente e senza formulare specifiche censure in relazione allo stesso", si legge nella sentenza.
 
 
“Quanto alla lamentata illegittimità che deriverebbe dal fatto che il sindaco avrebbe adottato l’ordinanza senza acquisire atti di indirizzo o specifici pareri, si deve dare conto che, nella fattispecie in esame, tali indirizzi sono stati previsti nella stessa norma regolamentare attributiva del potere”, puntualizzano i giudici amministrativi.
“Con riferimento, infine, alla lamentata violazione dei principi di partecipazione al procedimento di adozione dell’ordinanza censurata, può essere sufficiente a determinare il rigetto della doglianza, il ricordare che, come già più sopra precisato, la Conferenza unificata ha individuato come misura minima di lotta alla ludopatia la sospensione del gioco per sei ore durante l’orario di apertura delle sale adibite alla raccolta di scommesse.
Nella fattispecie in esame è stata imposta una limitazione oraria esattamente di tale consistenza, con la conseguenza che la partecipazione al procedimento di adozione dell’ordinanza in questione non avrebbe comunque potuto portare a un diverso contenuto del provvedimento. Può, quindi, trovare applicazione l’art. 21 octies della legge n. 241/90, con conseguente rigetto dell’istanza caducatoria in ragione del vizio formale dedotto”, conclude la sentenza.
 
Con ordinanza 19 giugno 2018 (antecedente al deposito del ricorso, avvenuto il 28 giugno 2018), il Sindaco del Comune di Rezzato ha, visto il ricorso giurisdizionale notificato il 4 giugno 2018, disposto in autotutela l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 11/2018.
 
Ciononostante, in vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha insistito per la permanenza dell’interesse alla pronuncia, per due ordini di ragioni.
 
In primo luogo, l’ordinanza di annullamento laddove argomenta in ordine all’opportunità dello stesso, contiene l’inciso “nelle more del giudizio instaurato presso il competente Tribunale Amministrativo”, il che potrebbe indurre a ritenere che la rimozione del provvedimento sia stata disposta solo come temporanea.

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