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Tar Liguria: 'Sarzana, sì a sale gioco vicine a strutture ricettive'

18 luglio 2019 - 15:09

Il Tar Liguria annulla chiusura di sale giochi ritenute illegali dal regolamento di Sarzana (Sp) perché vicine a strutture ricettive limitrofe a locali frequentati da giovani.

Scritto da Fm
Tar Liguria: 'Sarzana, sì a sale gioco vicine a strutture ricettive'


Le strutture ricettive non possono considerarsi "luoghi sensibili".

È quanto statuiscono una serie di sentenze con cui il Tar Liguria ha accolto i ricorsi di alcune società contro il diniego dell'istanza di autorizzazione per l'esercizio della sala da gioco a Sarzana (Sp) e il provvedimento con cui è stato ordinato in mancanza di un valido titolo abilitativo la cessazione dell'attività, in quanto troppo vicine a strutture ricettive a loro volta limitrofe a locali pubblici frequentati soprattutto da giovani.

 

I giudici amministrativi quindi hanno annullato gli atti impugnati dalle ricorrenti. A cominciare dalla deliberazione del consiglio comunale di Sarzana del 2017 avente ad oggetto “modifiche ed integrazioni al regolamento sale da gioco e giochi leciti approvato con deliberazione di C.C. n. 77 del 9/10/2014”; la deliberazione del Consiglio del 2014, relativa al “Regolamento sale da gioco e giochi leciti”, in particolare del suo art. 7, lett. g), laddove esclude la possibilità di insediare strutture per lo svolgimento delle attività di gioco lecito entro 300 metri da 'strutture ricettive – per motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica – ubicate in via Variante Aurelia e in via Variante Cisa in quanto vie in cui insistono locali pubblici, frequentati particolarmente da giovani sia in orari diurni che notturni' e da 'strutture ricettive – per motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica – ubicate in via Variante Aurelia e in via Variante Cisa in quanto vie in cui insistono locali pubblici, frequentati particolarmente da giovani e in cui, nelle ore notturne, sono presenti attività inerenti la prostituzione”; le ordinanze di chisura delle sale.
 
 
Con la deliberazione di consiglio comunale del 2017, evidenzia la sentenza, "il Comune ha, così, introdotto quali luoghi sensibili ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge le strutture ricettive poste nelle vie Variante Aurelia e Variante Cisa.
La giustificazione deriverebbe, a dire del Comune, dalla presenza di numerosi locali frequentati da giovani nelle ore diurne e dalla presenza di persone dedite alla prostituzione nelle ore notturne.
Il divieto sarebbe giustificato da ragioni di ordine pubblico e di sicurezza pubblica.
La disposizione regolamentare è affetta dal denunciato difetto di istruttoria, illogicità e irrazionalità.
Ed invero, non si comprende il nesso logico esistente tra le strutture ricettive e la giustificazione che è stata data al divieto. Se il divieto è giustificato con la presenza sulle vie Variante Aurelia e Variante Cisa, di numerosi locali frequentati da giovani non si comprende per quale ragione l’amministrazione comunale non abbia fatti riferimento a questi locali per individuare i luoghi sensibili. I locali stessi avrebbero potuto, infatti, costituire il luogo sensibile in relazione al quale misurare la distanza prevista dalla norma.
Non è dato comprendere la ragione per la quale, a fronte della presenza di numeroso pubblico giovanile nei locali insistenti su tali vie, il Comune abbia individuato quale punto sensibile le strutture ricettive.
E analogamente per quanto riguarda la giustificazione consistente nella presenza di soggetti dediti alla prostituzione. Anche in questo caso, infatti, non è dato comprendere il nesso tra le strutture ricettive e l’attività di prostituzione.
In conclusione la previsione del regolamento appare illogica, irrazionale e sfornita di adeguata istruttoria.
La disposizione regolamentare impugnata deve, pertanto, essere annullata.
Devono essere annullati, per illegittimità derivata, anche gli atti posti in essere in esecuzione del predetto regolamento".
 

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