skin

Slot, Cassazione: 'Nulla osta riciclati su slot illecite è reato'

13 agosto 2019 - 10:58

La Corte di Cassazione conferma la condanna di un gestore di apparecchi piemontese che riutilizzava nulla osta irregolari sulle slot

Scritto da Redazione
Slot, Cassazione: 'Nulla osta riciclati su slot illecite è reato'

 

Il nulla osta delle slot machine utilizzato impropriamente costituisce elemento di reato. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso di un gestore di una sala scommesse piemontese condannato dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Torino per “ricettazione di un nulla osta di distribuzione e di un nulla osta di messa in esercizio di apparecchi da divertimento e intrattenimento".

"Deve evidenziarsi - come si legge nella sentenza - che il ricorrente ha riproposto le tesi difensive in punto sussistenza dell'elemento soggettivo, già sostenute in sede di merito e disattese dal Tribunale prima e dalla Corte d'appello poi.
 
Al riguardo giova ricordare che nella giurisprudenza di questa Corte è stato enunciato, e più volte ribadito, il condivisibile principio di diritto secondo cui 'è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
 
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità'.
 
"È evidente pertanto - si legge nella motivazione - che i due nulla osta sono serviti al ricorrente per dare una parvenza di regolarità ad un apparecchio 'anonimo' che poi ha installato in luogo appartato, al riparo da occhi indiscreti, e che non ha collegato alla rete telematica, impedendo così all'Adm di venire a conoscenza dell'esistenza della macchina per potersi così trattenere tutto il ricavato.
 
I motivi risultano pertanto solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti a sollecitare un nuovo esame delle relative statuizioni adottate dai giudici di merito in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in esame.
 
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 2mila euro da versare alla Cassa delle
Ammende.
 
L'inammissibilità del ricorso preclude l'accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la declaratoria di prescrizione maturata, come indicato dallo stesso ricorrente, dopo la pronuncia impugnata".

 

Articoli correlati