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Slot, Tar: 'Elenco Ries, cancellazione dovuta per mancati versamenti'

13 settembre 2019 - 10:16

Il Tar Lazio conferma la cancellazione dall'elenco Ries per operatore slot per mancati versamenti, ne è responsabile il soggetto titolare della firma digitale.

Scritto da Fm
Slot, Tar: 'Elenco Ries, cancellazione dovuta per mancati versamenti'

“L’articolo 4 del decreto direttoriale in data 9 settembre 2011, recante requisiti per l'iscrizione di cui al comma 1, lettera c), richiede espressamente la quietanza che attesti il versamento della somma di 150 euro, da effettuarsi tramite il modello F24 accise - Codice Tributo 5216; in questo caso è pacifico che alla data del 10 aprile 2018 (quando è stata resa la dichiarazione) ed altresì a quella del 15 maggio 2018 (data entro la quale avrebbe dovuto comunque essere eseguito il versamento) mancasse la quietanza, essendo stato il pagamento effettuato solo in data 18 marzo 2019”.

Così il Tar Lazio motiva il “no” alla domanda cautelare proposta in via incidentale da un operatore slot, per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento con cui i Monopoli di Stato hanno disposto la cancellazione della sua ditta dall’elenco Ries per l' assenza dei requisiti (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. C, del Decreto Direttoriale n. 2011/31857 del 09.09.2011 così come previsto dall’art. 11, comma 2, del medesimo Decreto ed in ottemperanza a quanto disposto dall’art 75 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 ) e della conseguente inibizione per cinque anni del diritto all’iscrizione nel suddetto elenco.

 

“La censurata cancellazione della ditta ricorrente dall'elenco dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro è meramente consequenziale al mancato versamento della suddetta somma di 150 euro”, rimarcano i giudici amministrativi. “Inoltre, con l’apposizione della firma digitale, indipendentemente da chi materialmente abbia espletato la pratica, il soggetto titolare della stessa se ne assume la responsabilità, per cui il ricorrente non può fondatamente sostenere di non aver dichiarato il falso, imputando l’atto ad un soggetto terzo”.
 

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