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Tar Lazio: 'Cancellazione dal Ries solo per attività senza requisiti'

20 settembre 2019 - 09:20

Il Tar Lazio evidenzia che la cancellazione dall’elenco Ries di un operatore non vale per tutti gli esercizi di cui è titolare ma solo per quelli sprovvisti dei requisiti prescritti.

Scritto da Fm
Tar Lazio: 'Cancellazione dal Ries solo per attività senza requisiti'

"Qualora il soggetto richiedente sia titolare di più attività dovrà possedere per ciascuna di esse tutti i requisiti prescritti dall’art. 4, comma 1, del decreto direttoriale n. 2011/31857/ Giochi/Adi del 9.9.2011 per poter chiedere l’iscrizione all’elenco e, pertanto, ciascuna delle attività svolte risulta indipendente dalle altre, non potendosi l’unico titolare delle stesse giovare dei requisiti posseduti per un’attività ai fini dell’iscrizione di un’altra".

Lo rimarca il Tar Lazio nella sentenza con cui accoglie il ricorso di una società titolare di tre esercizi, provvisti di titoli abilitativi per svolgere la raccolta, mediante apparecchi da gioco lecito con vincite in denaro, contro il provvedimento con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Salerno ha disposto la cancellazione dall'elenco degli operatori Ries, a seguito della dichiarazione di irricevibilità della Scia presentata per l’apertura di una sala giochi presso i locali posti nel Comune di Castrovillari per mancata integrazione della relativa pratica.

 

Secondo i giudici amministrativi, che hanno annullato il provvedimento emesso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'interpretazione "trova un’ulteriore conferma nel tenore letterale del comma 4 del citato art. 4 che obbliga il soggetto richiedente, titolare di più licenze ex artt. 86 o 88 del Tulps, a comunicarne il possesso all’atto della richiesta e che statuisce espressamente che 'l’eventuale decadenza di una delle licenze non comporta la cancellazione dall’elenco, qualora permanga quantomeno il possesso di una di esse'. Non appare condivisibile l’interpretazione seguita dalla Pubblica amministrazione resistente e esplicitata nella relazione depositata in adempimento all’istruttoria disposta secondo la quale l’art. 4, comma 4, si riferisce 'al caso in cui nello stesso esercizio il richiedente sia titolare di più licenze (art. 86 e art.88) e tuttavia una di esse è decaduta al momento di iscrizione. Solo in tal caso, il soggetto non viene cancellato in quanto almeno una delle licenze permane nel singolo esercizio'. E, infatti, l’art. 4, comma 4, così restrittivamente interpretato, non appare coerente con le altre disposizioni e risulta una norma superflua in quanto ai sensi del comma 1 del medesimo articolo è sufficiente il possesso di una licenza ex art. 86 ovvero ex art. 88 del Tulps ai fini dell’iscrizione all’elenco con la conseguenza che nel caso le due suddette licenze dovessero coesistere nella medesima attività, la perdita di una e la persistenza dell’altra, in forza del combinato disposto del citato art. 4 con l’art. 11, non potrebbe mai produrre la cancellazione dall’elenco permanendo i requisiti normativamente prescritti".
 
 
Il ricorso è, quindi meritevole di accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento gravato laddove lo stesso dichiara la cancellazione dall’elenco dell’operatore di gioco lecito per tutti gli esercizi di cui è titolare e non il solo depennamento di quello sprovvisto dei requisiti normativamente prescritti.
 

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