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Tar: 'Sospesa chiusura sala Vlt di Bergamo, sanzione su basi sbagliate'

25 settembre 2019 - 08:22

Il Tar Lombardia blocca sospensione dell'attività di una sala Vlt decisa dal Comune di Bergamo perché il provvedimento è stato basato su articolo sbagliato del Tulps.

Scritto da Fm
Tar: 'Sospesa chiusura sala Vlt di Bergamo, sanzione su basi sbagliate'

"Il Comune appare aver posto a fondamento del provvedimento impugnato l’art. 17 quater del Regio decreto n. 773/1931 (anziché l’art. 10 del medesimo decreto) e che tale erronea presupposizione ha prodotto i suoi effetti distorsivi anche nella determinazione della sanzione irrogata non consentendo un’adeguata graduazione della sospensione".

Così il Tar Lombardia ha accolto la richiesta di una società di annullare, previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento con cui il Comune di Bergamo ha ordinato in (asserita) applicazione dell'art. 17 quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza la sospensione dell'attività sala giochi e Vlt con annessa la somministrazione di alimenti e bevande dal 9 al 15 ottobre, nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie.

 

I giudici osservano che "la sospensione dell’attività per il periodo fissato dall’ordinanza avversata è idonea a dispiegare effetti pregiudizievoli sotto il profilo reputazionale, non agevolmente ristorabili per equivalente" e considerando che "la prima camera di consiglio utile per la trattazione dell’istanza cautelare è fissata per il 24 ottobre 2019, in tempo non utile, quindi, per scongiurare il danno grave e irreparabile prospettato" sussistono i presupposti di per l’adozione di misure cautelari monocratiche è consentita, ai sensi dell’art. 56, comma 1, c.p.a., “in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”.
La trattazione collegiale dell’istanza cautelare è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 24 ottobre 2019.
 
 
L'ARTICOLO 17 QUATER DEL TULPS – Di seguito, riportiamo gli articoli del Regio decreto n. 773/1931 oggetto del contendere. In primis l'articolo 17 quater, che recita: "Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17- ter".
 
 
E L'ARTICOLO 10 – L'articolo 10 invece dispone che: "Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata".
 

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