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New slot, procedura straordinaria prorogata sino a fine anno

28 settembre 2019 - 10:47

Prorogata sino alla fine del 2019 la procedura straordinaria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la sostituzione della new slot.

Scritto da Anna Maria Rengo
New slot, procedura straordinaria prorogata sino a fine anno

La procedura straordinaria per agevolare la sostituzione delle slot, attivata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a gennaio del 2019 e successivamente prorogata fino a fine settembre, "mantiene validità ed efficacia sino al 31 dicembre 2019, alle medesime condizioni e modalità descritte". Lo comunica il dirigente Adm, Antonio Giuliani ai concessionari della gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento. La decisione è stata presa "tenuto conto delle esigenze ivi rappresentate e della concorde richiesta dei concessionari e di talune associazioni di categoria".

La procedura è stata istituita dall'Adm tenendo conto di quella che già a inizio anno si dava per scontato sarebbe stata la richiesta massiva di sostituzione delle slot machine nei locali pubblici in seguito all'abbassamento del payout. Da qui, scriveva Adm in una circolare, l'istituzione di "una “procedura straordinaria, a carattere temporaneo, che consentirà di snellire e, nel contempo, velocizzare, anche da parte degli Uffici dei Monopoli competenti, il processo di sostituzione degli apparecchi”. 


LE RAGIONI DELLA PROCEDURA - Oltre all'incremento del Prelievo erariale unico sugli apparecchi comma 6 a, a partire dal primo gennaio 2019, "il legislatore ha altresì disposto che la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 68 percento – scriveva Adm nella nota - Si pone, pertanto, la necessità di salvaguardare il gettito atteso dell'incremento del Preu, assicurando nel contempo agli operatori del settore la possibilità di mettere rapidamente in esercizio gli apparecchi con payout al 68 percento, fermo restando il rispetto della previsione contenuto nell'art.1, comma 922, della legge n.208/2015, ai sensi del quale a decorrere dal 1 gennaio 2016 è precluso il rilascio di titoli autorizzatori 'che non siano sostitutivi dei nulla osta in esercizio', nonché delle previsioni successive che fissano il numero massimo complessivo di nulla osta di esercizio a far data dal 10.4.2018 nella cifra di 265mila".

Ne consegue pertanto che il rilascio dei nulla osta relativi ad apparecchi Awp per i quali si domanda l'adeguamento della percentuale delle somme giocate destinate alle vincite è consentito soltanto a condizione che la relativa istanza sia riferibile alla sostituzione di un corrispondente numero di apparecchi.

COME FUNZIONA L'ITER STRAORDINARIO - La procedura straordinaria prevede la trattazione, da parte degli Uffici, con assoluta priorità, delle richieste di emissione di Nulla osta di esercizio presentate ai fini della sostituzione degli apparecchi in esercizio con apparecchi abilitati a restituire un payout inferiore, che perverranno tramite apposita modulistica inviata agli stessi concessionari. “I concessionari - scriveva tuttavia l'amministrazione - potranno avvalersi della procedura straordinaria solo se: la richiesta di sostituzione avviene - tramite modulo apposito - per modifica del payout e rilascio di nuovi Noe relativamente ad egual numero di apparecchi; inoltre la richiesta deve essere riferita esclusivamente allo stesso proprietario, gestore o possessore”.

Nell'ambito della procedure straordinaria, non potranno essere lavorate richieste di sostituzione per modifica del payout in cui non risulti né globalmente, né parzialmente, la coincidenza del numero di apparecchi interessati e dei corrispondenti proprietari/gestori/possessori. Non solo. In via del tutto eccezionale (trattandosi, appunto, di procedure straordinaria), sarà possibile per i concessionari presentare la richiesta di modifica o sospensione anche nella materiale indisponibilità del dispositivo di controllo (smart card) o dei titoli autorizzativi relativi a ciascun apparecchio, che dovranno però essere tassativamente riconsegnati entri venti giorni solari a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

La procedura straordinaria, tuttavia, non esclude la possibilità di utilizzare le consuete procedure amministrative nelle ipotesi di "subentro" di un proprietario/gestore/possessore ad un altro, senza alcuna variazione in ordine al concessionario di riferimento o all'apparecchio, nonché delle procedure concordate di trasferimento di apparecchi da un concessionario all'altro".

 

 

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