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Tar Toscana: 'Sì a licenza Tulps per prosecuzione di attività di gioco'

09 ottobre 2019 - 16:00

Il Tar Toscana accoglie ricorso di società contro no della Questura a rilascio di licenza Tulps per attività di gioco gestita da società che cambia solo legale rappresentante.

Scritto da Fm
Tar Toscana: 'Sì a licenza Tulps per prosecuzione di attività di gioco'

"Nel caso di specie vi è una prosecuzione senza soluzione di continuità, nei medesimi locali, della medesima attività d’impresa, da parte della stessa società. Ritenere invece che il semplice insediamento di un nuovo legale rappresentante della società, che perciò diviene nuovo titolare dell’autorizzazione di polizia, comporti l’applicazione della sopravvenuta disciplina regionale in tema di distanze dai luoghi sensibili, significherebbe tradire la volontà del legislatore regionale di far salve le attività precedentemente iniziate".

 

A sottolinearlo sono i giudici del Tar Toscana nella sentenza con cui accolgono il ricorso degli amministratori di una società contro il provvedimento con il quale il questore della Provincia di Pistoia ha respinto l’istanza presentata per il rilascio dell’autorizzazione alla raccolta del gioco ex art. 88 del Tulps dopo che questa aveva assunto una diversa denominazione, pur mantenendo i medesimi codice fiscale e partita iva.
Il tribunale amministrativo quindi ha sancito l’annullamento dell’atto impugnato.
 
Per il Tar infatti "la Questura di Pistoia, nella fattispecie, in ossequio al principio di personalità delle autorizzazioni di polizia discendente dall’art. 8 Tulps, e nel rispetto dell’autonomia degli interessi pubblici tutelati rispettivamente con le autorizzazioni di pubblica sicurezza (ordine e sicurezza pubblici) e con quelle comunali (che riguardano la tutela della salute pubblica ex art. 32 Cost), doveva limitarsi a verificare se, in capo al nuovo socio maggioritario e legale rappresentante, sussistessero i requisiti soggettivi di moralità prescritti dal Tulps".
 

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