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Lombardia: 'Gioco, modifica gestore non equivale a nuova installazione'

18 ottobre 2019 - 13:41

Il giudice di pace annulla alcune ordinanze del Comune di Milano, ritenendo che in materia di gioco la nuova installazione non equivalga alla modifica del gestore.

Scritto da Amr
Lombardia: 'Gioco, modifica gestore non equivale a nuova installazione'

Con una sentenza, il giudice di pace di Milano ha annullato svariate ordinanze di ingiunzione emesse dal Comune di Milano, che riteneva che la mutazione del gestore integrasse gli estremi della "nuova installazione" vietata dalla legge n. 8/2013 e successive modifiche - Regione Lombardia.

Il Comune di Milano aveva elevato delle sanzioni ai ricorrenti "per avere aperto locali da destinare a sala gioco o per avere installato nei locali apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in violazione della distanze previste dal provvedimento della Giunta regionale".
Nella sentenza,il giudice di pace osserva che "come è emerso nel corso dell'istruttoria, se da un lato il gestore è cambiato, dall'altro lato non sono nè mutati i rapporti contrattuali tra esercente e concessionario di rete, nè tantomeno sono stati introdotti diversi apparecchi, per essere i medesimi rimasti connessi alla rete senza alcuna interruzione".
Nel caso in esame, all'interno dell'esercizio "gli apparecchi presenti al momento del sopralluogo della Polizia locale in data 6 settembre 2019 non erano riconducibili a un soggetto diverso da quello di cui al contratto del 4 ottobre 2013 e, quindi, alcune risoluzione contrattuale può ritenersi avvenuta, stante appunto la continuità dei rapporti in essere".
Pertanto, "non si ritiene configurarsi alcuna ipotesi di nuova installazione come prevista dall'arti. 5, comma 1 bis e ter, della Lr 8/2013, e quindi, non configurabile la condotta contestata".

 

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