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Apparecchi scollegati, Cassazione: 'Preu, no prescrizione per 2007'

30 ottobre 2019 - 12:34

La Cassazione ricorda che ove non sia possibile individuare la raccolta (dati) per un dato anno il Preu determinato sarà imputato all'anno della verifica.

Scritto da Fm
Apparecchi scollegati, Cassazione: 'Preu, no prescrizione per 2007'

 

"'Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 39-quater del d.l. n. 269 del 2003, sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state rilevate le giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3'. Nella specie la Commissione tributaria regionale, si è attenuta al suddetto principio, avendo ritenuto tempestiva la notifica dell'atto impositivo nel novembre del 2012, a fronte della rilevazione delle giocate nel 2007".

 

Lo rileva la Corte di Cassazione nell'ordinanza con cui rigetta il ricorso di un esercente per la bocciatura della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo che aveva confermato il provvedimento con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli aveva richiesto il pagamento del prelievo erariale unico, oltre a interessi e sanzioni, per l'anno 2007 per tre apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6, del Tulps non collegati alla rete telematica e sprovvisti di nulla osta di esercizio, dopo una verifica della Guardia di Finanza presso un bar in provincia di Chieti.
 
 
La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo aveva rigettato il suo appello osservando che: "1) era infondata l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, in quanto come chiarito dalla circolare della Direzione generale dei Monopoli del 5 ottobre 2009, 'nel caso in cui non sia possibile individuare la raccolta (dati) per un dato anno (ad es. perché non disponibili le date delle giocate nei contatori) l'intero imponibile determinato, ovvero induttivamente rilevato, sarà imputato all'anno in cui si è effettuata la verifica'; 2) l'accertamento del maggiore Preu era legittimo, non avendo il contribuente fornito adeguata documentazione da cui desumere una quantificazione della base imponibile diversa rispetto ai dati raccolti dall'Ufficio e dalla Guardia di finanza" sebbene, ad avviso del ricorrente, "lo stesso avesse allegato le fatture di acquisto e provato che gli apparecchi in questione erano stati oggetto di utilizzo in data anteriore al 2007 (non oltre il 31 dicembre 2006)".
 

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