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Tassa 500 milioni, Tar Lazio ribadisce: 'Misura non strutturale'

08 novembre 2019 - 11:01

Il Tar Lazio, con due nuove sentenze, ribadisce legittimità della 'tassa dei 500 milioni' perché non 'è più misura strutturale ma intervento una tantum'.

Scritto da Fm
Tassa 500 milioni, Tar Lazio ribadisce: 'Misura non strutturale'

Con due nuove sentenze, il Tar Lazio torna a ribadire la legittimità della " tassa da 500 milioni", respingendo il ricorso di alcuni gestori contro l’addizionale introdotta dalla legge di Stabilità 2015. 

Richiamandosi, ancora una volta, alla sentenza del giugno 2018 resa dalla Corte Costituzionale che ha restituito gli atti al Tar "per valutare, in tutti i giudizi a quibus, se permangono, o no, ed eventualmente in quali termini, i dubbi di legittimità costituzionale originariamente espressi nell’ordinanza di rimessione”.

 

A giugno 2019, il Tar Lazio quindi "ha constatato che generalmente, rispetto all’intera filiera, l’incidenza del versamento imposto non fosse ictu oculi violativo del principio di proporzionalità, con la conseguenza che non risultava violato neppure il legittimo affidamento.
Proprio in ragione del riscontrato rispetto del principio di proporzionalità e della sussistenza di rilevanti interessi generali sottesi, la disposizione in esame, anche nell’originaria formulazione, non può ritenersi violativa dell’art. 1, prot. 1, della Cedu, che tutela i diritti di aspettativa economica”.
 
 
Nelle sentenze pubblicate oggi, 8 novembre, il tribunale amministrativo capitolino "reputa immune la normativa de qua da possibili profili di incostituzionalità ed altresì reputa, di risulta, il ricorso infondato nel merito, con conseguente rigetto di ogni domanda proposta.
Invero i dubbi di illegittimità costituzionale, originariamente ravvisati dalla Sezione nella predetta ordinanza 14188/2015, sembrano definitivamente rimossi dalle modifiche apportate al prelievo forzoso de quo, per effetto dell’entrata in vigore dei commi 920 e 921 dell’art. 1 della l. 28 dicembre 2015 n. 208.
Decisive le osservazioni della stessa Corte Costituzionale, laddove ha chiarito che, posto che la questione di costituzionalità atteneva al reparto dell’onere economico aggiuntivo e non tanto l’an ed il quantum della prestazione obbligatoria, i commi 920 e 921 dell’art. 1 L. n. 208/2015 ridimensionano la denunciata illegittimità della disposizione originaria, tanto da rendere indispensabile una nuova valutazione del presupposto della non manifesta infondatezza della sollevata questione.
Orbene, all’esito di tale nuova valutazione, il Collegio reputa insussistente il requisito della non manifesta infondatezza della questione, giacchè non è più ravvisabile, allo stato, la violazione degli artt. 3 e 41 Cost., sotto qualsivoglia profilo riguardati".
 
Quindi, si legge ancora nelle sentenze, "il prelievo forzoso di cui si verte non è più misura strutturale ma si atteggia ormai quale intervento una tantum posto a carico della filiera; con la conseguenza che, non solo non si da più la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale, ma è dato anzi inferirsi la legittimità dei provvedimenti gravati".
 
 

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