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Tar Veneto: 'Adeguati limiti orari al gioco per 8 ore al giorno'

11 novembre 2019 - 15:09

Per il Tar Veneto sono adeguati al contrasto al Gap i provvedimenti con cui il Comune di San Giovanni Lupatoto (Vr) ha limitato il gioco a 8 ore al giorno.

Scritto da Francesca Mancosu
Tar Veneto: 'Adeguati limiti orari al gioco per 8 ore al giorno'

"La libertà di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione non è assoluta, non potendo svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La normativa nazionale in tema di liberalizzazione delle attività economiche e degli orari dei pubblici esercizi consente, quindi, alle autorità pubbliche di porre limiti e restrizioni all’attività economica per evitare danni alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale".

 

Lo ribadisce il Tar Veneto nella sentenza con cui ha respinto il ricorso di una società per l'annullamento dell'ordinanza con cui il sindaco del Comune di San Giovanni Lupatoto (Vr) nel 2018 ha disciplinato gli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro e del “Regolamento per la disciplina dell'attività di sala da gioco e per l'installazione di apparecchi elettronici per il gioco d'azzardo lecito e con vincita in denaro” approvato con deliberazione del consiglio comunale nel 2017.
 
 
"L’impugnata disciplina che consente il funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art. 110, c. 6 del Tulps, ovunque installati, per un massimo di otto ore giornaliere (nella fascia oraria dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22 di tutti i giorni, compresi i giorni festivi), come affermato più volte dalla giurisprudenza in materia - che si è tra l’altro pronunciata anche sugli orari di chiusura delle sale gioco mentre con l’ordinanza in questione il Comune ha specificamente limitato l’uso degli apparecchi di gioco di cui all’art. 110, c. 6 del Tulps, ovunque installati, per cui, al di là dello spegnimento dei suddetti apparecchi di gioco, le sale gioco potrebbero comunque organizzare diversamente le loro attività - è da considerare rispettosa del principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie (sulla legittimità di ordinanze o regolamenti comunali che hanno limitato a otto ore giornaliere l’apertura delle sale scommesse o da gioco e la funzionalità degli apparecchi per il gioco installati, si veda da ultimo CdS., sentt. n. 4509 del 2019 che richiama diversi precedenti in tal senso", si legge ancora nella sentenza.
 
 
Inoltre, concludono i giudici amministrativi, "l’idoneità dell’atto impugnato a realizzare l’obiettivo perseguito deve essere apprezzata tenendo presente che scopo della disciplina impugnata non è quello di eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco (anche quelle generate da altre tipologie di giochi leciti e anche on line) - obiettivo che travalicherebbe la sfera di attribuzioni del Comune (Tar Veneto, sent. n. 114 del 2016) - ma solo quello di prevenire, contrastare e ridurre il rischio di dipendenza patologica da gioco, derivante dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco lecito, di cui all’art. 110, c. 6 del Tulps, ovunque installate sul territorio comunale.
In conclusione, malgrado la riduzione degli orari di funzionamento delle apparecchiature di gioco, di cui all’art. 110, c. 6 del Tulps, sia solo uno degli strumenti attivabili a livello locale per contrastare le ludopatie - affiancandosi ad altre misure, anche di carattere sociale e sanitario nonché di educazione e prevenzione, che le autorità pubbliche, di volta in volta competenti, possono attivare per combattere il fenomeno - ciò nondimeno trattasi di misura cui non può essere disconosciuta 'adeguatezza ovvero idoneità allo scopo', incidendo sull’offerta del gioco d'azzardo, limitandone la fruibilità sul piano temporale, mediante uno strumento che pone, al fine, le condizioni per una sua riduzione".
 
 

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