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Ministero Interno: 'Orari gioco, seguire intesa Conferenza unificata'

13 novembre 2019 - 10:44

Con una circolare, consultabile in allegato, il ministero dell'Interno evidenzia valenza d'indirizzo degli orari degli apparecchi da gioco stabiliti dall'intesa in Conferenza Stato-Regioni del 2017.

Scritto da Redazione
Ministero Interno: 'Orari gioco, seguire intesa Conferenza unificata'

“Attraverso la stipula di una intesa, in un quadro di regole e criteri omogenei sul territorio nazionale, anche in assenza del decreto di recepimento, assume valore di parametro di riferimento per l’esercizio da parte delle Amministrazioni locali, delle loro specifiche competenze in materia di disciplina dei giochi leciti”.

A scriverlo, in una circolare inviata alle Prefetture e Questure di tutta Italia (di cui è disponibile il testo integrale a questo link), è il ministero dell'Interno, che richiamandosi ad alcune sentenze del Tar Lazio (riguardanti i comuni di AnzioGuidonia Montecelio, in provincia di Roma, Ndr) evidenzia la valenza di norma di indirizzo degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco stabiliti dall'intesa sul riordino decisa in Conferenza Stato-Regioni nel settembre del 2017. Pur in assenza di un decreto applicativo della stessa.

 

L'intesa, come si ricorderà, riconosceva ai Comuni la possibilità di "stabilire delle fasce orarie fino a sei ore complessive di interruzione quotidiana del gioco. La distribuzione oraria va definita, d'intesa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale".
 
Un dettato che, secondo il Viminale, vale come “norma di indirizzo per l’azione degli Enti locali costituendo un parametro di legittimità dei provvedimenti adottati”.
 
Scendendo nel dettaglio, il Viminale rimarca quindi che "L'orientamento assunto dal Tar Lazio presenta aspetti di diretto interesse, soprattutto per i Comuni che, nell'esercizio delle proprie competenze di governo del territorio, possono trovarsi nella necessità di intervenire per regolare aspetti dell'attività degli esercizi di giochi leciti e scommesse, presi in considerazione dalla più volte menzionata intesa.
Alla luce di ciò, in spirito di leale collaborazione si segnala all'attenzione dei prefetti che i contenuti dei paragrafi 2, 3 e 4 (che richiamano le sentenze del Tar Lazio sulla durata massima del 'blocco' degli apparecchi in sei ore giornaliere, Ndr) siano partecipati, nelle forme ritenute più opportune ai Comuni delle rispettive province ai quali potrà essere esteso anche il case log di cui all'allegato A (che riassume i passaggi essenziali della sentenza del Tar Lazio n°1460, relativa al Comune di Anzio, Ndr)".
 

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