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Slot, Cassazione: 'Gestore bar responsabile per sanzioni tributarie'

13 novembre 2019 - 14:33

La Cassazione conferma l'obbligo di pagamento dei tributi evasi per gestore di un bar in cui erano stati trovate slot non conformi.

Scritto da Fm
Slot, Cassazione: 'Gestore bar responsabile per sanzioni tributarie'

"L'accertata partecipazione, in qualsivoglia forma, alla distribuzione degli utili derivanti dalla gestione degli apparecchi, appare titolo sufficiente ad escludere in radice la carenza dell'elemento soggettivo minimo necessario alla stessa imputabilità diretta della violazione al possessore dei locali ove gli stessi sono installati".

 

Questa una delle motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del titolare di un bar contro l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il recupero del tributo evaso relativamente a tre apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6, Tulps non conformi alle prescrizioni di legge in quanto privi del nulla osta di esercizio e non collegati con la rete telematica scoperti da personale della Questura di Genova durante un controllo e quindi messi sotto sequestro.

 

A respingere il ricorso di tale società, prima della Cassazione, era stata anche la Commissione tributaria provinciale di Genova evidenziando come "l'esercente 'a qualsiasi titolo' del locale nel quale gli apparecchi privi di nulla osta sono installati è espressamente chiamato dalla norma, nella sua formulazione vigente all'epoca dei fatti, a rispondere della violazione del proprietario-gestore degli stessi". La Commissione quindi "ha escluso sospetti di legittimità costituzionale della norma medesima, considerando che il gestore dei locali non è estraneo allo svolgimento di un'attività che, quand'anche direttamente controllata da altri, gli procura proventi connessi alle giocate (circostanza di fatto ammessa dalla ricorrente appellante), e quindi sintomatici di una peculiare capacità contributiva; infine ha rilevato che la norma prevede la responsabilità del gestore dei locali anche per le sanzioni amministrative, da intendersi in senso lato, comprensivo anche di quelle tributarie, ed ha escluso soltanto l'aggravante della recidiva applicata dall'Agenzia".
 

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