skin

Niente gioco vicino a poliambulatori, Tar: 'Motivazioni pretestuose'

25 novembre 2019 - 15:11

Il Tar Piemonte accoglie ricorso di un bar contro il Comune di Villanova Mondovì (Cn) per aver disposto disattivazione degli apparecchi da gioco in quanto vicini a poliambulatori.

Scritto da Fm
Niente gioco vicino a poliambulatori, Tar: 'Motivazioni pretestuose'

"Il poliambulatorio privato non può farsi rientrare tra i luoghi sensibili di cui all’art. 5, e specificamente all’interno della categoria di cui alla lettera e) 'ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario'; il Comune propone, al riguardo, una interpretazione estensiva della norma regionale sul presupposto che essa farebbe riferimento a tutte le 'strutture sanitarie', e quindi sia a quelle pubbliche che a quelle private; va tuttavia osservato che la legge regionale non parla di 'strutture sanitarie'; se l’avesse fatto, non sorgerebbe alcuna perplessità nell’includere anche i poliambulatori privati, in quanto 'strutture sanitarie', tra i luoghi sensibili tutelati dalla norma; la norma regionale parla invece, specificamente, di 'ospedali' e di 'strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario', e i poliambulatori privati non rientrano in nessuna delle due categorie".

 

Ad evidenziarlo è il Tar Piemonte nella sentenza con cui accoglie il ricorso di un bar contro il Comune di Villanova Mondovì (Cn) per aver disposto la disattivazione degli apparecchi da gioco lì installati per la vicinanza ad un luogo sensibile, richiamandosi alla legge regionale sul gioco.
Nella fattispecie però tale "luogo sensibile" era un poliambulatorio privato gestito da una cooperativa sociale e da un'associazione pubblica.
 
 
Per vari motivi, i giudici amministrativi hanno sconfessato l'operato del Comune.
"Le Faq regionali - acronimo che com’è noto designa le 'Frequently asked questions'(domande poste frequentemente) - a cui il Comune ha inteso uniformarsi, non hanno alcun valore normativo né provvedimentale, ma finalità meramente informativa, e come tali non hanno la capacità di integrare l’elencazione tassativa formulata dal legislatore regionale, insuscettibile di estensioni interpretative a casi non espressamente contemplati", si legge nella sentenza.
 
 
"L’amministrazione comunale, del resto, sembra in qualche modo confermare la debolezza della propria tesi laddove, nelle difese conclusive, rimarca il concetto secondo cui, nel caso specifico, il poliambulatorio sarebbe luogo sensibile ai fini dell’applicazione del distanziometro regionale dal momento che in esso si praticano, fra le altre, attività socio-sanitarie di natura psicologica e psicoterapica, evidentemente in favore di fasce di popolazione 'sensibili' ai fini della prevenzione del gioco d’azzardo; argomento che, tuttavia, si presta agevolmente al suo contrario, di modo che, seguendo la stessa logica, il poliambulatorio non sarebbe più luogo sensibile se in esso, per una mera contingenza, non si svolgessero attività riconducibili a queste specifiche tipologie; e d’altra parte, sembra oggettivamente difficile, secondo regole di comune esperienza, immaginare che possa costituire luogo sensibile ai fini del contrasto alla ludopatia un poliambulatorio privato nel quale, ad esempio, si svolgano esclusivamente prestazioni odontoiatriche o ortopediche o radiologiche, come appare difficile individuare i relativi pazienti come fasce sensibili di popolazione di fini della lotta alla ludopatia.
Né convince la tesi della difesa comunale secondo cui la normativa regionale, nel prevedere quali luoghi sensibili 'gli ospedali', sarebbe diretta a tutelare non tanto i pazienti ricoverati - che trovandosi all’interno delle strutture sanitare sarebbero i meno esposti al rischio di entrare in contatto con gli apparecchi da gioco - quanto piuttosto i parenti, i visitatori e il personale delle strutture medesime; tesi indubbiamente suggestiva, ma che finisce per 'provare troppo' nella misura in cui rende inspiegabile la ragione per cui, seguendo la stessa logica, non siano stati inclusi tra i luoghi sensibili anche, per fare solo due esempi, i centri commerciali e le sale cinematografiche, pur trattandosi di luoghi di aggregazione sociale caratterizzati da notevole afflusso di popolazione".
 
 
In definitiva, concludono i giudici amministrativi, "cercare di individuare la ratio della elencazione regionale dei luoghi sensibili al fine di estenderne l’applicazione anche a casi non espressamente contemplati è operazione, non solo giuridicamente inammissibile, ma anche discutibile nella sostanza, dal momento che la elencazione regionale rappresenta il frutto di un compromesso tra valori costituzionalmente tutelati; e tale compromesso ha comportato l’esclusione dal novero dei luoghi sensibili di spazi di aggregazione sociale che in astratto potrebbero presentare caratteristiche analoghe a quelli inclusi nell’elenco, ma che per il solo fatto di non essere stati contemplati dal legislatore regionale non possono essere assoggettati al rispetto di una normativa che introduce limitazioni a diritti costituzionali, e che in quanto tale ha carattere rigorosamente tassativo.
La delibera della giunta comunale di Mondovì n. 43 del 14 marzo 2019 è poi palesemente illegittima, per difetto di istruttoria e di motivazione, anche nella parte in cui ha incluso tra i luoghi sensibili di cui al comma 2 dell’art. 5 L.R. n. 9/2016, l’asse viario denominato Via Mondovì nonché S.P. n. 5, nel tratto intercorrente tra il confine tra il Comune di Villanova di Mondovì e il Comune di Mondovì e le rotonde in Località Annunziata.
Come giustamente eccepito dalla parte ricorrente, in questa sua parte il provvedimento impugnato è affidato ad una motivazione del tutto generica, disancorata da qualsivoglia riscontro istruttorio, inducendo la chiara sensazione di un mero riempitivo motivazionale con cui l’amministrazione comunale, nell’esercizio dei poteri di cui al comma 2 dell’art. 5, abbia voluto semplicemente rafforzare la decisione (già presa) di inibire l’attività di gioco lecito del bar ricorrente, con profili anche di sviamento di potere, avendo elevato a previsione di carattere generale una valutazione preordinata unicamente ad inibire, sia pure per finalità di contrasto del gioco d’azzardo, una specifica attività imprenditoriale".
 

Articoli correlati