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CdS: 'Legge gioco Toscana rispetta principio di costituzionalità'

02 dicembre 2019 - 15:16

Il Consiglio di Stato conferma cessazione immediata dell’attività di raccolta di gioco lecito (Vlt) per esercizio che non rispetta legge toscana.

Scritto da Fm
CdS: 'Legge gioco Toscana rispetta principio di costituzionalità'

"L’art. 2 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia), nel testo vigente ratione temporis, ne ha previsto l’applicabilità ai luoghi pubblici, aperti al pubblico o ai circoli privati 'in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)' (art. 2, lett. b) e c), l.r. 57 del 2013, come modificate dalla l.r. 23 dicembre 2014 n. 85); è pertanto infondata la prospettazione della ricorrente tendente a limitare l’applicazione della previsione alle sole autorizzazioni ex art. 86 Tulps, essendo la stessa applicabile anche alle autorizzazioni ex art. 88, relative agli apparecchi per il gioco lecito di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (come quella che ci occupa); sussiste perciò una competenza concorrente (con quella facente capo agli organi del Ministero dell’interno) dell’amministrazione comunale in ordine all’applicazione della legge regionale n. 57 del 2013, in quanto prevista dall’art. 13 (che attribuisce ai comuni, nei quali sono ubicati i centri di scommesse e gli spazi per il gioco con vincita in denaro, 'funzioni di vigilanza sull'osservanza dei divieti di cui all'articolo 4') e 14 (che attribuisce ai comuni l’esercizio ed una parte preponderante del gettito dei poteri sanzionatori in materia) della l.r. 18 ottobre 2013, n. 57, da reputarsi coerenti con l’attinenza delle previsioni sulle limitazioni territoriali all’insediamento di sale da gioco alla materia del governo del territorio riconosciuta dalla sentenza della Corte Costituzionale 18 luglio 2014, n. 220".

 

Questa una delle motivazioni con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di una società contro la sentenza con cui il Toscana ha confermato l’ordinanza con la quale il responsabile Suap del Comune di Pieve a Nievole (Pt) aveva ordinato la cessazione immediata dell’attività di raccolta di gioco lecito (Vlt) nei locali siti nel territorio comunale.
 
Inoltre, "non sussiste violazione dell’art. 107 (in visione coordinata con gli artt. 50, 5° comma, e 54, 1° comma) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non trattandosi dell’esercizio di poteri contingibili e urgenti in materia di sanità o di ordine e sicurezza pubblica, ma di normali poteri gestionali in materia di prevenzione della ludopatia previsti dagli artt. 13 e 14 della l.r. n. 57 del 2013; è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57, con riferimento alle problematiche originate dall’art. 7, comma 10, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189, sollevata dalla difesa della ricorrente, in relazione alle previsioni dell’art. 117, comma 2, lett. h), e comma 3, della Costituzione, alla stregua di quanto ritenuto dall’ordinanza di rimessione del Tar Puglia, Lecce, sezione I, 23 aprile 2015, n. 2529, riferita ad una legge regionale pugliese che prevede misure sostanzialmente analoghe a quelle previste dalla legge regionale toscana n. 57 del 2013".
 
 
Quanto al motivo di ricorso con cui " l’appellante sostiene che il Comune sarebbe stato reso edotto che i lavori oggetto dei vari titoli edilizi relativi all’immobile erano preordinati all’apertura della sala scommesse, e ciò anche in ragione delle particolari specifiche tecniche inserite nelle relative pratiche quali richieste dalla normativa di settore, senza che avesse opposto alcunché, laddove invece avrebbe dovuto rilevare immediatamente i motivi ostativi al rilascio dei titoli (tre Cila - comunicazione di inizio lavori asseverata nelle diverse date indicate in ricorso e il certificato di agibilità dei locali) o comunque all’esecuzione dei lavori programmati, evitando alla società di impegnare notevoli risorse (oltre euro 120mila euro) per avviare l’attività" i giudici del Consiglio di Stato evidenziano: "Per un verso, non vi è affatto la prova, ed è decisamente contestato dal Comune di Pieve a Nievole, che l’amministrazione comunale fosse stata resa edotta del fatto che le pratiche edilizie avviate riguardo ai locali fossero finalizzate all’apertura di una sala giochi (Vlt).
Per altro verso, come rilevato dal primo giudice, l’attività edilizia è risultata finalizzata ad un’utilizzazione commerciale dell’immobile e, come opposto dalla difesa comunale, non avrebbe potuto essere vietata, quanto alle opere oggetto di Cila (né quanto all’agibilità dei locali), considerato altresì che in tale sede non è riservata né consentita all’amministrazione comunale alcuna valutazione in merito alla destinazione dei locali all’esercizio di attività soggette a vincoli e limitazioni di diversa natura".
 

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