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Domodossola, CdS: 'Regolamento gioco, nessun effetto espulsivo'

04 dicembre 2019 - 14:32

Il Consiglio di Stato nega 'effetto espulsivo' del regolamento sul gioco di Domodossola (Vb).

Scritto da Fm
Domodossola, CdS: 'Regolamento gioco, nessun effetto espulsivo'

"Le risultanze della verificazione, redatta a conclusione di operazioni peritali svolte nel rispetto delle garanzie del contraddittorio, hanno dato prova che non si realizza l’effetto espulsivo delle misure imposte dal regolamento comunale in attuazione della disposizione legislativa regionale. Il verificatore ha, infatti, accertato che 'la localizzazione degli apparecchi da gioco sull’intero territorio comunale è possibile, seppure in basse percentuali e in zone periferiche rispetto al centro cittadinoì; in particolare, poi, il verificatore ha accertato che il 24,2 percento degli edifici presenti sul territorio comunale si trova in posizione utile per la collocazione degli apparecchi da gioco".

 

Questo il "cuore" della sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di una società contro il Comune di Domodossola (Vb), nei confronti dell'Azienda sanitaria locale del Verbano Cusio ed Ossola – Asl Vco, e con l'intervento ad adiuvandum di Acadi - Associazione concessionari giochi pubblici, per la riforma della sentenza del Tar Piemonte del 2017 che aveva annullato il regolamento della cittadina piemontese nella sola parte in cui, all’art. 5 comma 1 lett. c), fa riferimento agli “adulti” in relazione ai “luoghi di aggregazione”.
 
 
"Occorre, poi, tener conto di altra informazione fornita dal verificatore, ossia che in base al Prgc. del Comune di Domodossola (approvato con Dgr n. 26-6489 del 23 luglio 2007 e con Dgr n. 40-7012 del 27 settembre 2007 e ss.mm.ii.) 'sono previste delle aree di nuovo impianto per usi commerciali e per usi produttivi industriali e artigianali. Alcune di queste aree ricadono all’esterno dell’area di preclusione e, pertanto, sarebbero potenzialmente utilizzabili anche per la localizzazione di nuovi locali da adibirsi a sala giochi, andando ad incrementare le percentuali di territorio precedentemente individuate'", prosegue la sentenza.
 
 
"L’informazione è stata ulteriormente chiarita dalle considerazioni esposte dal Comune di Domodossola nella sua memoria di replica, prendendo posizione sulle critiche rivolte alla verificazione nella perizia di parte depositata dall’appellante, dando conto in maniera argomentata del fatto che la destinazione commerciale dei locali è compatibile con l’installazione di apparecchiature da gioco. Siccome, poi, risulta anche accertato che gli esercizi commerciali, adibiti a bar, tabacchi e sale gioco con presenza di apparecchi da gioco, attualmente collocati ad idonea distanza dai 'luoghi sensibili' costituiscono il 3,1 percento di tutti gli esercizi commerciali con medesima destinazione (per essere, invece, il 96,9 percento di essi ricadenti nell’ambito della area preclusa), si può affermare che la verificazione induce ad una precisa conclusione: gli esercizi commerciali con destinazione bar, tabacchi e sale giochi, che intendano continuare ad offrire alla propria utenza il servizio del gioco mediante apparecchi elettronici, dovranno necessariamente ricollocarsi nell’ambito del territorio comunale a distanza dal centro cittadino nel quale è interamente collocata l’area preclusa. Di ciò dà conto anche il Comune di Domodossola nella memoria depositata in vista dell’udienza di merito", evidenziano i giudici del Consiglio di Stato.
 
 
Inoltre, "al verificatore era stato richiesto di accertare se i divieti di collocazione degli apparecchi da gioco imposti dal regolamento comunale in attuazione della legge regionale avessero quale effetto l’espulsione di tale attività imprenditoriale dal mercato coincidente con il territorio comunale e le risultanze fornite sono chiaramente nel senso che tale effetto non si realizza poiché in significativa percentuale della parte cittadina edificata – e dunque senza contare la possibilità di nuovi insediamenti commerciali in altra parte del territorio comunale che, comunque, il verificatore ipotizza – sarebbe possibile ubicare esercizi commerciali destinati alla collocazione di apparecchi da gioco.
Se, poi, tale astratta possibilità sia difficilmente attuabile in concreto, perché, come rappresentato dall’appellante, i locali commerciali disponibili risultano adibiti ad altre attività, ciò non modifica la conclusione raggiunta, perché non si tratta di conseguenza imputabile alla misura restrittiva in contestazione, e dunque, di barriera all’ingresso non di carattere normativo, ma meramente fattuale, dipendente dallo stato di fatto dei luoghi.
Si tratta, insomma, di una situazione non dissimile da quella in cui viene a trovarsi un qualsiasi operatore economico che intenda reperire un locale commerciale idoneo per avviare una nuova attività commerciale e si trovi dinanzi ad un panorama immobiliare in cui tutti i locali commerciali sono già occupati da altre attività commerciali, con la sola differenza che, in questo caso, la cerchia degli immobili disponibili è più ristretta. Allo stesso modo di quanto accade, peraltro, in relazione ai divieti previsti all’interno degli strumenti urbanistici per la collocazione, in talune zone del territorio comunale, di altre – peculiari – attività (si pensi, ad es., alla collocazione di esercizi commerciali che producano residui dell’attività lavorativa pericolosi per l’ambiente e che per questo devono essere necessariamente collocati lontani dai centri cittadini).
In ultimo, è evidente che la limitazione prospettata dall’appellante è per sua natura temporanea, per essere lo scenario cittadino continuamente mutevole e l’alternanza degli esercizi commerciali, anche di diversa tipologia, nell’ambito delle città, continua, molto più, può dirsi, di quanto accadeva in passato", si legge ancora nella sentenza.
 
 
"La misura in esame, per gli effetti che ne derivano e che sono stati in precedenza riportati e commentati, risulta essere proporzionata poiché comporta il minor sacrificio possibile per l’interesse dei privati in relazione all’interesse pubblico perseguito: resta possibile l’apertura di esercizi commerciali con apparecchi da gioco nel territorio comunale, ma in un’area più limitata dello stesso e, tendenzialmente, al di fuori del centro abitato.
Si tratta, infine, di una misura adeguata poiché coerente con lo scopo che si intendeva perseguire per come in precedenza enunciato, allontanando, appunto, dai luoghi frequentati dalle fasce di consumatori più deboli della popolazione l’offerta del gioco d’azzardo (cfr. su tale specifico profilo, le considerazioni svolte da Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2019, n. 1806, già precedentemente citata, a partire dal par. 7.1.5).
Ne deriva, infine, anche l’insussistenza del contrasto con le disposizioni costituzionali ipotizzato dall’appellante, come pure dall’Associazione Acadi; in particolare, entrambe le parti, assumendo l’effetto espulsivo dal territorio comunale dell’offerta del gioco mediante apparecchi elettronici, ipotizzano il contrasto con l’art. 41 Cost., per la totale inibizione di un’attività economica lecita e precedentemente autorizzata, in assenza di un bilanciamento di interessi che giustifichi tale sacrificio, con l’art. 3 Cost. per irragionevolezza delle scelte legislative e violazione del principio di uguaglianza delle situazioni disciplinate rispetto ad altre analoghe (nel caso di specie gli altri e diversi canali distributivi dei giochi)", concludono i giudici.
 

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