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Tar Lombardia: 'Sì a distanziometro regionale, in attesa di norme gioco'

06 dicembre 2019 - 15:27

Il Tar Lombardia ribadisce la validità del distanziometro regionale e delle regolamentazioni locali in materia di gioco.

Scritto da Fm
Tar Lombardia: 'Sì a distanziometro regionale, in attesa di norme gioco'

"La previsione normativa si pone in linea con l’insegnamento della Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 9 novembre 2011, n. 300; Corte Cost. 11 maggio 2017, n. 108) e con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria: essa, infatti, stabilisce bensì la futura fissazione di 'parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l’intero territorio nazionale', ma ciò prevede senza affatto negare l’esistenza di concorrenti poteri delle Regioni e degli Enti locali. In altri termini, la facoltà per tali soggetti di esercitare le proprie prerogative, in attesa della fissazione dei nuovi criteri uniformi a livello nazionale, viene implicitamente riconosciuta, affermando anzi espressamente la necessità che il futuro codice dei giochi d’azzardo leciti faccia salve le regolazioni locali coerenti con i principi in esso espressi".

 

Questa una delle motivazioni con cui il Tar Lombardia ha respinto il ricorso del titolare di una concessione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato per la realizzazione e conduzione di una rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento  per l'annullamento della delibera della Giunta della Lombardia del 2014 contenente la “Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito" (ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge regionale del 2013).
 
 
Secondo i giudici, a deliberazione di Giunta "non risulta affetta dai vizi allegati dalla ricorrente, né quest’ultima ha fornito elementi concreti idonei a sconfessare le acquisizioni istruttorie poste dalla Giunta a fondamento della delibera stessa; peraltro, la precisazione della definizione dei luoghi sensibili indicati dalla legge regionale rientra tra i poteri della Giunta, cui spettano, in virtù della disposizione regionale, i normali poteri in tema di esecuzione delle norme di principio stabilite dal Consiglio regionale, come già chiarito da questo Tribunale (Tar Lombardia - Milano, Sez. I, n. 706/2015); né è ravvisabile nell’operato regionale alcuno sviamento di potere, posto che le determinazioni assunte dalla Giunta risultano coerenti rispetto al fine dichiarato e affidato alla cura dell’Organo, ossia la prevenzione e il contrasto della ludopatia".
 
 
La sentenza quindi rimarca la liceità della coesistenza fra norme nazionali e locali in materia di gioco.
"La legge statale e quelle introdotte da alcune regioni – tra cui la Lombardia - e dalle province autonome in vista del perseguimento del contrasto alla ludopatia non confliggono tra loro né si elidono ma, anzi, concorrono, ciascuna nel proprio ambito, e secondo opzioni temporali e metodologiche differenziate ma in reciproca sintonia, al perseguimento dello stesso obiettivo; obiettivo che attiene alla materia della tutela della salute, rimessa alla potestà legislativa concorrente, con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione (cfr. Tar. Trento, n. 206/2013, cit.; v. anche Tar Lazio - Roma, n. 2729/2014).
I principi della disciplina statale sono, poi, da ritenere osservati da tali discipline regionali e provinciali, in quanto uno dei principi fondamentali del c.d. decreto Balduzzi è sicuramente rappresentato proprio da quello che si può definire di 'prevenzione logistica', in base al quale tra i locali ove sono installati gli apparecchi da gioco e determinati luoghi di aggregazione e/o permanenza di fasce vulnerabili della popolazione deve intercorrere una distanza minima, ritenuta plausibilmente e ragionevolmente idonea ad arginare, sotto il profilo della 'vicinitas', i richiami e le suggestioni di facile ed immediato arricchimento (Tar Trento, n. 206/2013, cit.; Tar Lazio - Roma, n. 2729/2014, cit.).
La disciplina statale e quella regionale, quindi, risultano reciprocamente coerenti rispetto all’obiettivo da perseguire, utilizzando strumenti analoghi con analoghe finalità di prevenzione (cfr. Tar Lazio, n. 2729/2014, cit.; v. anche Tar Lombardia - Milano, Sez. I, n. 1613/2015).
Sotto diverso profilo, le competenze regionali in materia di ludopatia non possono ritenersi venute meno per effetto delle previsioni contenute nell’art. 14 della legge-delega in materia fiscale n. 23/2014.
La disposizione in parola, invero, come evidenziato dalla difesa regionale, stabilisce i criteri della delega solo con riguardo ai profili di ordine pubblico e sicurezza e, anche nella parte in cui interviene su profili attinenti la salute, non provvede ad 'innovare' la normativa esistente, ma si prefigge solo di 'abrogare espressamente le 'disposizioni incompatibili ovvero non più attuali' (art. 14, comma 1, lett. a)".
 
 

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