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Tar Lombardia: 'Raccolta gioco, no a licenza chiesta dopo legge regionale'

06 dicembre 2019 - 16:38

Il Tar Lombardia conferma decreto della Questura di Pavia che nega autorizzazione Tulps per la raccolta di gioco chiesta per attività vicina a luoghi sensibili, dopo entrata in vigore della legge regionale.

Scritto da Fm
Tar Lombardia: 'Raccolta gioco, no a licenza chiesta dopo legge regionale'

"Il decreto impugnato è stato emesso dal Questore della Provincia di Pavia in data 28 febbraio 2014, ossia successivamente all’entrata in vigore sia della l.r. n. 8/2013 (6.11.2013) sia della Dgr 24 gennaio 2014, n. X/1274, pubblicata sul B.U.R.L. il 28.1.2014, avente ad oggetto 'Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 – Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico)'; la Questura, quindi, non poteva far altro che applicare alla fattispecie la citata normativa sopravvenuta, in ossequio al principio secondo cui l’atto amministrativo deve tener conto della situazione di fatto e di diritto esistente al tempo della sua adozione".

 

Parola del Tar Lombardia che con una sentenza ha respinto il ricorso di un esercente che ha impugnato il diniego di autorizzazione di cui all’art. 88 del r.d. n. 773/1931 (Tulps) per l’esercizio della raccolta di giocate tramite installazione di apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, Tulps, emesso nei suoi confronti dalla Questura di Pavia, evidenziandone l'illegittimità.
 
La sentenza ricorda che "l’art. 5, comma, comma 1, della l.r. n. 8/2013 e la deliberazione della Giunta regionale n. X/1274 (unitamente all’Allegato A alla stessa, intitolato 'Distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito, in attuazione dell’art. 5, comma 1, della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8') vietano la collocazione di esercizi adibiti al gioco d’azzardo a distanza inferiore a 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi ricettivi e altri luoghi c.d. sensibili, specificando che le relative determinazioni si applichino 'a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito' di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, effettuate dopo la pubblicazione sul Burl della deliberazione della giunta regionale in questione; l’istanza dell’interessata, pertanto, non poteva essere accolta, in quanto relativa a locali situati a distanza inferiore a 500 metri da alcuni luoghi sensibili (in particolare, come evidenziato dalla difesa erariale, a circa 200 metri dall’Istituto Scolastico Paritario 'Leonardo Da Vinci', dalla scuola materna 'Arcobaleno', dalla chiesa dell’Immacolata con relativo oratorio e dal cinema Odeon)".
 
"La circostanza che la normativa regionale preveda anche l’applicazione di una sanzione pecuniaria per il caso di violazione del divieto, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, non può che confermare la doverosità del diniego di autorizzazione nelle ipotesi di mancato rispetto delle distanze minime previste dalla legge; né può ravvisarsi un contrasto tra la disciplina applicata nella fattispecie e il diritto eurounitario, posto che, come già affermato dalla giurisprudenza condivisa dal Collegio: i) gli articoli 36, 49, 52 e 56 Tfue ammettono le misure derogatorie in materia di libera circolazione delle merci e di prestazione dei servizi 'che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica'; ii) per giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia Ue, le restrizioni alle attività di gioco d’azzardo possono essere giustificate da ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione della frode e dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco, sicché, in assenza di un’armonizzazione eurounitaria in materia, spetta ad ogni singolo Stato membro valutare in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi di cui trattasi implica, ed ai giudici nazionali assicurarsi, in modo coerente e sistematico, tenendo conto delle concrete modalità di applicazione della normativa restrittiva di cui trattasi, che quest’ultima risponda veramente all’intento di ridurre le occasioni da gioco e di limitare le attività in tale settore", concludono i giudici.
 

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