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Tar Toscana: 'Legge gioco applicabile solo per nuova installazione'

09 dicembre 2019 - 11:30

Il Tar Toscana accoglie ricorso di un esercente contro chiusura degli apparecchi da gioco, attività non può configurarsi come 'nuova installazione'.

Scritto da Fm
Tar Toscana: 'Legge gioco applicabile solo per nuova installazione'

"Non risulta integrata nel caso in esame la fattispecie della 'nuova installazione', prevista dalla legge regionale e dal regolamento comunale, e posta a base della disposta chiusura degli apparecchi per il gioco collocati nell’esercizio commerciale della ricorrente".

Lo rimarca il Tar Toscana nella sentenza con cui accoglie il ricorso della titolare di una ditta individuale contro il provvedimento del Comune di Firenze con il quale è stata disposta la chiusura degli apparecchi installati nel pubblico esercizio di proprietà della stessa per violazione degli artt. 4 commi 1 e 5, in relazione all’art.14, della legge regionale n. 57/2013.

Per l’effetto, i giudici amministrativi hanno annullato il provvedimento di chiusura degli apparecchi impugnato.

 

Il Collegio "ritiene innanzitutto pienamente condivisibili le osservazioni della Regione Toscana contenute nella circolare interpretativa in merito alle modifiche apportate dalla L.R. n. 4/2018, depositata in atti, dove si precisa, in particolare, che con il termine 'nuova installazione' di cui ai commi 1 e 5 dell’art. 4, il legislatore regionale ha inteso riferirsi agli apparecchi 'nuovi' nel senso di aggiuntivi rispetto a quelli già detenuti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 4/2018, e si spiega che: 'l’intenzione del legislatore è stata quella di congelare il numero di apparecchi esistenti alla data del 15 febbraio 2018, non quella di smantellare gli apparecchi già esistenti'.
Nella circolare si prosegue poi puntualizzando che, in base al comma 5 dell’art. 4, è da reputarsi nuova installazione per quanto riguarda gli apparecchi esistenti anche quella derivante dalla 'stipulazione di un nuovo contratto', tuttavia, 'nel caso di mero rinnovo o mero subentro che non modifichino in alcun modo le condizioni contrattuali precedenti, non siamo in presenza di un nuovo contratto, ma dello stesso contratto che prosegue con una parte contrattuale diversa (novazione soggettiva ex art. 1235 c.c.) e pertanto l’apparecchio può continuare ad essere legittimamente utilizzato anche dal subentrante'".
 
La sentenza quindi ricorda che al comma 5 dell’art. 4, "dove si stabilisce: 'Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto al comma 1: a) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere.', ci si riferisce alla stipulazione di un nuovo contratto sempre con il concessionario (che può essere lo stesso o uno diverso), mentre la congiunzione 'anche' non può essere intesa nel senso di estendere il concetto di installazione di nuovi apparecchi anche all’ipotesi in cui vengano forniti nuovi apparecchi da altro differente gestore degli stessi.
Quest’ultima interpretazione sarebbe, peraltro, eccessivamente e irragionevolmente penalizzante per la libertà d’iniziativa economica degli operatori del settore e di ostacolo per lo sviluppo della libera concorrenza in particolare fra i gestori degli apparecchi in questione, perché in un caso del tipo di quello in esame, l’alternativa per il concessionario al mantenimento del contratto col gestore in carica sarebbe la chiusura definitiva degli apparecchi installati presso l’esercizio".
 

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