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Avvocato Ariano: 'Sancire per legge la libera portabilità dei Noe'

11 dicembre 2019 - 08:40

L'avvocato Massimiliano Ariano chiede di riconoscere al gestore dei diritti sui titoli e lancia appello affinché diventi legge il principio della libera portabilità dei Noe.

Scritto da Redazione
Avvocato Ariano: 'Sancire per legge la libera portabilità dei Noe'

"In questo momento di fervido dibattito sulle nuove regole del gioco rivolgo un accorato appello a tutte le associazioni di categoria e alle istituzioni a far sì che con legge sia sancito il principio della libera portabilità dei Noe. A tanto si è obbligati se si vuole un mercato realmente libero dove i gestori siano nelle condizioni di potersi effettivamente liberare dal proprio concessionario senza incorrere in alcun pregiudizio o rischio di chiusura della propria attività".

Ad evidenziarlo, in una nota, è l'avvocato Massimiliano Ariano.

 

"Allo stato attuale tutto ciò non è consentito in quanto al gestore è impedito, de iure condito, di bypassare la volontà del concessionario al quale è riconosciuto il diritto di negare il passaggio diretto e immediato dei titoli ad altra rete telematica.
Detto potere di veto trae fonte nell’art. 3 comma 5 del Dm 2004 n. 86, recante le regole per la corretta gestione della costituita rete telematica, alla stregua del quale il concessionario è il soggetto deputato alla gestione del gioco e, conseguentemente, intestatario dei titoli autorizzatori degli apparecchi riferibili ad ogni singola macchina che sia abilitata alla raccolta di gioco nonché custode e controllore della rete telematica.
Precipitato logico del principio innanzi enunciato è la procedura di migrazione massiccia dei titoli, come disciplinata dalla circolare N. 3/Giochi/ADI/2007 dell’Adm, che rimette al concessionario intestatario dei Noe la scelta di consentire o meno il cambio immediato di rete telematica assicurando al gestore la possibilità di continuare a raccogliere gioco (senza procedere alla disinstallazione degli apparecchi)", rimarca ancora l'avvocato.
 
"Ad aggravare ancora di più la posizione del gestore è stata la circolare N.36179 del 12/04/2016, che., nel disciplinare la procedura ordinaria di sostituzione dei Noe con altri nuovi, ha di fatto attribuito al concessionario 'diritti speciali' sui nuovi nulla osta sostitutivi in derivazione della dismissione degli apparecchi di proprietà del gestore: e tutto ciò in conseguenza del fatto che a seguito delle dismissioni di macchine il concessionario consegue un plafond di nuovi nulla osta che lo stesso può disporre liberamente, senza che sia prevista alcuna forma di controllo da parte dei Monopoli, finalizzata a scongiurare fenomeni distorsivi della libera concorrenza.
I suddetti disposti normativi e amministrativi hanno reso il Noe un titolo astratto in quanto destinato a circolare prescindendo dalla macchina ad essa collegata: in forza di detto assunto il concessionario è diventato padrone assoluto del Noe potendo da un lato disporre dei nuovi titoli sostitutivi in favore di soggetti diversi dal proprietario o possessore della macchina e dall’altro lato opporsi, facendo valere il proprio status di proprietario del Noe, alle istanze del gestore di migrazione dei titoli ad altra rete telematica.
È evidente che tutto ciò ha comportato una permanente compromissione della libertà di iniziativa economica del gestore completamente assoggettato al libero arbitrio del concessionario in palese violazione delle regole della libera concorrenza sancite nell’art 41 Cost e 101 del Tfue.
Oggi è più che mai necessario riconoscere al gestore dei propri diritti sui titoli in modo tale da superare la posizione di sudditanza in cui verte lo stesso nel rapporto con il proprio concessionario e ciò può essere fatto (I) sancendo espressamente che la titolarità del titolo appartiene, non già al Concessionario, ma solo ed esclusivamente all’Adm; (II) inserendo nella nuove convenzioni di Concessione la regola della libera portabilità del titolo, (III) affermando che tra Noe e Awp esiste un legame inscindibile tale per cui ogni nuovo titolo sostitutivo deve essere di diritto assegnato al proprietario dell’Awp a cui era associato il Noe sostituito; (IV) limitando il diritto di recesso in favore del concessionario imponendo la previsione di una giusta causa.
Eliminare le asimmetrie connotanti il rapporto tra gestore e concessionario è la priorità e ciò dovrà realizzarsi muovendo dalla regola fondamentale che una macchina Awp vale tanto quanto un Noe e che entrambi debbono ritenersi parimenti tutelabili dall’ordinamento. Auspico che la questione come innanzi prospettata possa trovare il giusto peso nel dibattito che precede l’approvazione della legge di Bilancio 2020 e sfociare in una regolamentazione specifica", conclude Ariano.
 

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