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Cassazione: 'Omesso versamento del Preu, pronuncia a Sezioni unite'

14 gennaio 2020 - 11:46

La Cassazione rimette alle Sezioni unite il ricorso del legale rappresentante di una società incaricata della raccolta delle giocate condannato per peculato per omesso versamento del Preu.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Omesso versamento del Preu, pronuncia a Sezioni unite'

 

"Si impone la devoluzione del ricorso alle Sezioni unite, perché risolvano il segnalato contrasto e stabiliscano se l'omesso versamento del prelievo unico erariale, dovuto sull'importo delle giocate al netto delle vincite erogate, da parte del gestore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro o del concessionario per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito, costituisca il delitto di peculato".

A sancirlo è la Corte di Cassazione in un'ordinanza con cui rimette alle Sezioni unite il ricorso del legale rappresentante di una società incaricata della raccolta delle giocate per conto di un concessionario di Stato contro la sentenza della Corte di appello di Roma che lo ha condannato per peculato per essersi appropriato delle somme che avrebbe dovuto riversare ai Monopoli di Stato a titolo di Preu e di canoni di concessione.

 

IL RICORSO - Il ricorrente, si legge nell'ordinanza della Cassazione, "deduce con unico motivo di ricorso violazione dell'art. 314 cod. pen. in quanto il denaro incassato all'atto della giocata deve ritenersi interamente di proprietà del gestore che dispone dell'apparecchio da gioco.
Il Preu va infatti corrisposto con riferimento a ciascun anno solare ed è dovuto anche per le giocate effettuate tramite apparecchi gestiti in assenza di autorizzazione ed estranei alla rete telematica, sicché quel denaro deve essere ritenuto un vero e proprio ricavo di impresa sul quale è calcolato l'importo da corrispondere a titolo di debito tributario. Non è pertanto configurabile nel caso di specie l'elemento costitutivo della fattispecie di peculato rappresentato dal possesso o dalla disponibilità di denaro altrui.
L'impresa che gestisce il congegno da gioco e raccoglie le somme giocate e omette il versamento degli importi dovuti a titolo di prelievo erariale unico non si appropria dunque di denaro altrui, ma omette di versare denaro proprio in adempimento di un'obbligazione tributaria.
Obbligazione il cui soggetto passivo non è il giocatore, ma il concessionario, mentre i terzi incaricati della raccolta sono solidalmente responsabili con lui per il versamento del Preu dovuto con riferimento alle somme giocate da loro raccolte".
 
LA POSIZIONE DEL CONCESSIONARIO – Dal canto suo, il concessionario di Stato "ha argomentato, in tesi, l'inammissibilità per aspecificità del ricorso, che consiste nella mera trascrizione di alcuni passaggi di una isolata sentenza di questa Sezione, e, in ogni caso, l'infondatezza del medesimo ricorso, posto che secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il sub-concessionario per la gestione dei giochi telematici, trattandosi di un soggetto che, in virtù di una facoltà riconosciuta al concessionario dai Monopoli di Stato, è investito contrattualmente dell'esercizio dell'attività di agente contabile addetto alla riscossione e al successivo versamento del prelievo erariale unico sulle giocate".
 

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