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Mancata reiscrizione al Ries, Tar: 'No a risarcimento danni da Adm'

14 gennaio 2020 - 14:38

Il Tar Lazio dichiara irricevibile la domanda avverso il silenzio presentata da una società contro l'Adm per la mancata reiscrizione nell’elenco degli operatori di gioco.

Scritto da Fm
Mancata reiscrizione al Ries, Tar: 'No a risarcimento danni da Adm'

Con una sentenza il Tar Lazio ha dichiarato irricevibile la domanda avverso il silenzio presentata da una società contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la mancata reiscrizione nell’elenco degli operatori di gioco mediante apparecchi, dopo che l’originaria iscrizione era stata revocata con un provvedimento non contestato dalla parte.

I giudici amministrativi quindi hanno ricordato che "l’iscrizione nell’elenco previsto dall’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 costituisce condizione, per tutti gli operatori della filiera del gioco, per svolgere lecitamente l’attività di raccolta delle giocate mediante gli apparecchi" slot e Vlt.

In altri termini, "l’iscrizione nell’elenco svolge una valenza autorizzatoria all’esercizio dell’attività di operatore di gioco mediante apparecchi, subordinatamente alla verifica del possesso, da parte del soggetto richiedente, di tutti i requisiti prescritti".
 
 
Il Tar quindi nella sentenza evidenzia che “l’accettazione dell’istanza di iscrizione, risultata formalmente corretta, contenente tutte le prescritte autocertificazioni, determina l’iscrizione all’elenco” e che tale previsione è "correlata all’introduzione dell’iscrizione dell’elenco esclusivamente con modalità telematica. Deve, perciò, ritenersi che, anteriormente alla suddetta disposizione, in assenza di diverse previsioni (non rinvenibili neppure nel d.P.C.M. n. 147 del 2011, richiamato dalla ricorrente), l’iscrizione fosse soggetta al termine generale residuale di trenta giorni per la conclusione del procedimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Un termine non maggiore di trenta giorni è, per le stesse ragioni, da ritenere applicabile anche a eventuali istanze di iscrizione o reiscrizione presentate successivamente alla novella con modalità non telematiche, laddove ammissibili.
Tuttavia, anche a voler ritenere applicabile, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il termine di novanta giorni previsto per i procedimenti di 'decadenze e revoche' (cfr. punto 11 della Tabella C allegata al d.P.C.M. n. 147 del 2011), e computando in aggiunta il prescritto termine annuale, maggiorato della sospensione feriale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4838), per la proposizione della domanda avverso il silenzio, emerge in ogni caso la tardività del rimedio azionato. E ciò sia che si vogliano computare i predetti termini a decorrere dall’istanza di reiscrizione del 23 settembre 2013, sia che si faccia riferimento alla diffida acquisita al protocollo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 6986 del 3 marzo 2015.
Il ricorso è stato infatti portato alla notifica soltanto il 28 luglio 2016, e quindi ben oltre i termini, calcolati come ora detto, a decorrere da ciascuna delle predette istanze.
Da ciò l’irricevibilità della domanda avverso il silenzio, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm".
 
 
Quanto alla domanda di risarcimento del danno derivante dal ritardo nella conclusione del procedimento, "il Collegio – in disparte ogni altra considerazione – deve constatarne l’infondatezza, per difetto di qualsivoglia inerzia nel provvedere da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli", concludono i giudici.
 

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