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Cassazione: 'Giusta sanzione per totem che riproduce gioco del poker'

20 gennaio 2020 - 15:03

La Cassazione conferma le sanzioni per due totem riproducenti il gioco del poker, poiché 'è vincita in denaro anche quella che comporta solo un risparmio sull'acquisto di un prodotto'.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Giusta sanzione per totem che riproduce gioco del poker'

"È irrilevante che la direttiva comunitaria n. 2000/31/CE preveda i cosiddetti 'giochi promozionali' e che altri ordinamenti consentano l'utilizzo di determinate apparecchiature, essendo necessario che si tratti di giochi consentiti dall'ordinamento interno".

A ribadirlo è la Corte di Cassazione con un'ordinanza con cui accoglie un ricorso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e cassa la sentenza con cui la Corte di appello di Trento nel luglio 2013 aveva bocciato l'irrogazione della sanzione pecuniaria di 8mila euro ciascuno a carico di due fratelli, a seguito dell'utilizzo presso il loro esercizio commerciale gestito "di un apparecchio privo di titolo autorizzatorio e di targhette o codici identificativi, classificabile come videogioco per il poker on line, sequestrato in quanto rientrante nella categoria dei totem stante la violazione dell'art. 110 comma 7 Tulps".

 

I giudici evidenziano che "non risulta sostanzialmente contestato l'accertamento dei verbalizzanti che trattasi di apparecchiatura che permette la navigazione in internet tramite l'utilizzo di una smart card ricaricabile, fornita ad ogni utente con possibilità di incrementare la ricarica partecipando a diversi giochi di sorte, tra i quali l'opzione 'poker room'.
L'affermazione che l'apparecchio consenta il gioco d'azzardo e sia assimilabile a quelli indicati dall'art. 110 comma 7 lett. c) in quanto distribuisce premi in punti, per cui è vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull'acquisto di un prodotto, è suffragata dai ricorrenti col richiamo alla giurisprudenza penale di questa Suprema Corte, posto che il fìne dì lucro che caratterizza il gioco illecito non deve necessariamente consistere in somme di denaro, essendo sufficiente che si tratti di un guadagno economicamente apprezzabile.
Questa Corte rileva che, in tema di sanzioni amministrative, le macchine da gioco, anche se conformi alle prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 110 r.d. 18.6.1931 n. 773 (Tulps), come modificato dall'art. 22 comma 3 della legge 27.12.2002 n. 289, ove riproducano, in tutto o in parte, le regole fondamentali del gioco del 'poker', sono vietate a norma del comma 7 bis del suddetto articolo 110 del Tulps, introdotto dall'art. 39 del d.l. 30.9.2003 n. 269, conv. nella I. 24.11.2003 n. 326, e la distribuzione, l'installazione o il consentire l'uso delle stesse è sanzionato dal comma 9, lett. c) del medesimo art.110 del Tulps.
Stando alla giurisprudenza penale è vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull'acquisto di un prodotto, secondo cui 'integra il reato di cui all'art.4-bis della legge 13 dicembre 1989, n.401, l'installazione presso esercizi pubblici, in assenza di autorizzazione amministrativa, di apparecchi terminali collegati alla rete Internet per l'effettuazione di giochi d'azzardo a distanza'".
 

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