skin

Tar a Global Starnet: 'Decadenza ha già esaurito suoi effetti'

27 gennaio 2020 - 11:17

Il Tar Lazio boccia ricorso di Global Starnet per l'impugnazione del silenzio tenuto da Adm per la decadenza dalla concessione per gli apparecchi da gioco.

Scritto da Fm
Tar a Global Starnet: 'Decadenza ha già esaurito suoi effetti'

"La presentazione dell’istanza non fonda un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione, posto che questa gode, con riguardo agli atti di autotutela, di ampio potere discrezionale, siccome connaturato all’esercizio del potere di secondo grado, tal che alcuna situazione di silenzio rifiuto appare ipotizzabile. Il provvedimento di decadenza de qua è atto ad efficacia istantanea che ha già esaurito i propri effetti".

 

Queste alcune delle considerazioni con cui il Tar Lazio ha rigettato il ricorso proposto dalla Global Starnet Ltd contro ministero dell'Economia e delle finanze e Agenzia delle dogane e dei monopoli, per l'impugnazione del silenzio tenuto da Adm in merito all'istanza trasmessa nell'aprile 2019 di annullamento ovvero revoca del provvedimento emanato in data nel marzo 2017 dalla medesima Adm con cui è stata disposta la decadenza dalla concessione di servizio pubblico per l'attivazione e conduzione operativa della rete telematica di gestione del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento.
"Ne consegue che l’istanza inoltrata dalla società ricorrente disvela ulteriori profili di inammissibilità, posto che, quanto al vaglio di legittimità dell’atto, non può che farsi riferimento al quadro fattuale e normativo vigente al momento della sua adozione; mentre, per quanto concerne il chiesto esercizio del potere di revoca, lo stesso può avere ad oggetto solo atti ad efficacia durevole ovvero ad efficacia istantanea che ancora non abbiano esaurito i propri effetti (evenienza che nel caso di specie non ricorre).
Più correttamente la deducente potrebbe semmai richiedere il rilascio di un nuovo titolo, laddove le ipotizzate sopravvenienze positive inducano a ritenere una nuova affidabilità della società istante", evidenziano i giudici amministrativi.
 
"D’altra parte, come correttamente ricordato dalla difesa erariale, la legittimità del provvedimento di decadenza è già oggetto di separato scrutinio da parte del Giudicante, essendo ancora sub judice la domanda impugnatoria spiegata dalla società avverso l’atto originario (pende infatti il giudizio di appello indicato in atti).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato", conclude la sentenza.
 

Articoli correlati