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Tar Emilia: 'Delocalizzazione gioco, no proroga dopo scadenza termini'

30 gennaio 2020 - 16:03

Il Tar Emilia Romagna boccia istanza cautelare contro la delocalizzazione di una sala gioco vicina a luoghi sensibili proposta oltre il termine semestrale imposto per la chiusura.

Scritto da Fm
Tar Emilia: 'Delocalizzazione gioco, no proroga dopo scadenza termini'

"Le disposizioni della delibera regionale n° 68 del 2019 devono essere interpretate nel senso che l'ulteriore proroga di 6 mesi si applica nel caso in cui debba essere attuata la delocalizzazione per la quale, nei precedenti 6 mesi, sia stata già presentata istanza di delocalizzazione. L'ulteriore proroga di 6 mesi non si applica invece quando l'istanza di delocalizzazione venga proposta dopo la scadenza dei primi sei mesi, come è avvenuto nel caso di specie. La presente istanza di delocalizzazione deve essere qualificata come nuova istanza e non come comunicazione integrativa perché nei primi 6 mesi era stata presentata istanza di delocalizzazione nel comune di Faenza e non di Misano".

 

È la motivazione con cui il Tar Emilia Romagna ha bocciato l'istanza cautelare del gestore di alcune sale da gioco per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di diniego emesso nell'ottobre 2019 a firma del dirigente del Servizio attività produttive e Suap del Comune di Riccione della prosecuzione dell’attività di sala giochi / scommesse per compimento dei termini di legge a sensi e per gli effetti della legge 241/90 Smi ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi")  e di due comunicazioni relative al non accoglimento della richiesta tesa ad ottenere la proroga dei termini di chiusura dell’attività di raccolta scommesse e sala giochi a Riccione e all’esito negativo della seconda istanza di delocalizzazione tesa ad ottenere la concessione della proroga dei termini di chiusura dell’attività di sala giochi / scommesse ai fini della sua delocalizzazione presso una unità immobiliare sita a Misano.
 
IL RICORSO – La società ricorrente gestiva un'attività di gioco a Riccione, ubicata a meno di 500 metri da una scuola materna, individuata quale "luogo sensibile" dalla mappatura approvata con deliberazioni della giunta, e di fronte alla chiusura intimata dall’amministrazione comunale ha provato a delocalizzare la sala giochi  in un altro comune della regione, individuato in quel momento a Faenza.
La delocalizzazione a Faenza non ha avuto esito positivo, "essendo accertato che la società aveva già inoltrato al Suap di quella amministrazione già cinque istanze per delocalizzare in un unico locale cinque sale giochi ubicate nel territorio faentino.
Successivamente, la società ha presentato una seconda istanza, avente ad oggetto la delocalizzazione a Misano Adriatico.
Anche tale seconda istanza è stata denegata poiché tardiva, in quanto presentata oltre il termine semestrale imposto per la chiusura dell'attività e perché entro tale termine non è in concreto possibile la fattibilità della realizzazione dei nuovi locali a Misano", ricordano i giudici.
A torto, evidenzia il Tar nella sua ordinanza, parte ricorrente ha invocato "la delibera della giunta regionale n° 68 del 2019 con cui è stato prorogato di ulteriori 6 mesi (decorrenti dal 13 settembre 2019) il termine semestrale già imposto per la chiusura e delocalizzazione dell'attività, considerando erroneamente che l'attività dovesse essere chiusa e delocalizzata alla data del 13 settembre 2019".
 
 

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