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Slot e università, Tar: 'Verificare distanza con percorso pedonale'

19 febbraio 2020 - 11:55

Il Tar Aosta impone di verificare la distanza fra un esercizio di gioco e l'università secondo il percorso pedonale più breve per poter valutare la costituzionalità della legge regionale.

Scritto da Fm
Slot e università, Tar: 'Verificare distanza con percorso pedonale'

"Si dispone una verificazione avente ad oggetto l’individuazione della distanza 'secondo il percorso pedonale più breve' tra l’esercizio della ricorrente e l’Università della Valle d’Aosta".

Questo il verdetto del Tar Aosta in merito alla causa che ruota attorno ad una licenza per l’esercizio del gioco lecito, prima rilasciata dalla Questura di Aosta e poi revocata "in applicazione della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 e successive modifiche e integrazioni e in particolare dall’articolo 4, comma 1, che vieta l’attività di esercizi commerciali con licenza ex articolo 88 se esercitata a una distanza – da misurarsi in linea d’aria - inferiore a 500 metri da cosiddetti luoghi sensibili". In concreto, i locali della ricorrente si troverebbero a distanza (in linea d’aria) di 400 metri dall’Università della Valle d’Aosta come comunicato con nota del 3 settembre 2019 dal Comune di St. Christophe.

 

Secondo il Collegio, si legge nella sentenza,"il provvedimento impugnato costituisce una puntuale applicazione della normativa della legge regionale n. 14 del 2015, e in particolare delle disposizioni che hanno anticipato l’entrata in vigore dei limiti di distanza e che hanno modificato il criterio di misurazione di quest’ultima. Di conseguenza il problema che si pone è quello della valutazione delle questioni di legittimità costituzionale poste dalla ricorrente. Prioritariamente, però, al fine di saggiarne la rilevanza, occorre procedere a un acclaramento istruttorio. La ricorrente infatti censura la previsione dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 10 che ha sostituito il criterio del 'percorso pedonale più breve' con il criterio della distanza 'misurata in linea d’aria'; occorre pertanto stabilire se, posto che non è contestato che la distanza radiale tra l’esercizio della ricorrente e l’università della Valle d’Aosta sia di circa 400 metri, la distanza secondo il percorso pedonale più breve sia o meno inferiore a 500 metri; è chiaro infatti che, se questa distanza fosse inferiore a 500 metri, la questione di costituzionalità della previsione sopra citata sarebbe irrilevante perché comunque l’esercizio della ricorrente si troverebbe a distanza vietata anche in base alla preesistente normativa.
Quale organismo verificatore viene individuato il dirigente responsabile dell’Area A6 - Polizia locale del Comune di Aosta, con facoltà di delega a un funzionario dotato di idonea qualificazione; il verificatore procederà, in contraddittorio con le parti in causa – che pertanto dovranno essere preavvisate con anticipo di almeno sette giorni di data e ora delle operazioni, cui potranno presenziare anche con l’assistenza di propri consulenti – alla misurazione della distanza secondo il percorso pedonale più breve tra l’esercizio della ricorrente e l’Università della Valle d’Aosta; delle operazioni compiute sarà redatto apposito verbale che sarà trasmesso al Tribunale unitamente a una relazione sulle attività compiute e sull’esito dell’accertamento; il compenso complessivamente spettante all’ente verificatore sarà liquidato, al termine delle operazioni, ex art. 66 Cpa e del Dpr n. 30 maggio 2002 n. 115, a seguito di presentazione della relativa parcella entro il termine previsto dall’art. 71 del Dpr n. 115 citato. Per l’esecuzione dell’incombente è disposto il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza parziale".
 
I giudici amministrativi quindi hanno rinviato il seguito della trattazione alla udienza pubblica del 14 luglio 2020.
 

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