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Maggior Preu slot, concessionario responsabile per l'imposta evasa

25 febbraio 2020 - 11:13

La Cassazione rinvia alla Commissione tributaria della Lombardia sentenza su maggior Preu dovuto da un concessionario per una slot in uso ma dichiarata 'bloccata a magazzino'.

Scritto da Fm
Maggior Preu slot, concessionario responsabile per l'imposta evasa

"La sentenza è apertamente confliggente con i principi di diritto, in una controversia in termini, avendo indebitamente escluso alla luce della normativa ratione temporís applicabile in relazione all'illecito riscontrato, la responsabilità solidale del concessionario della rete telematica nonostante fossero identificati gli autori dell'illecito".

È quanto si legge nelle due ordinanze con cui la Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi presentati dai Monopoli di Stato contro un concessionario di Stato per la bocciatura della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che gli aveva dato ragione contro l'avviso di accertamento con cui veniva contestata l'evasione del Preu per le slot nel 2009 in relazione ad un apparecchio non rispondente alle previsioni di legge.

LA VICENDA ­-  L'ordinanza della Cassazione ricorda che "a seguito di un accesso del marzo 2009 presso l'esercizio commerciale sito in Milano i militari della Guardia di Finanza rilevavano la presenza di una slot machine istallata e in uso benché risultasse dichiarata 'bloccato a magazzino' e priva del prescritto collegamento alla rete telematica di cui all'art.14 bis, comma 4, dpr n.640 del 1972. Faceva seguito la contestazione all'esercente, all'installatore e al concessionario della rete telematica, odierna contribuente, per il corrispondente mancato versamento del Preu. La Ctr confermava la decisione di primo grado ritenendo il concessionario, sulla base della normativa applicabile, responsabile per le contestate violazioni solo ove non fossero identificabili autori dell'illecito".
 
 
L'ORDINANZA – La Corte di Cassazione quindi rileva che "In tema di prelievo erariale unico (cd. Preu) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento, ex art. 110, comma 6, Tulps, nell'ipotesi di trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, ai sensi dell'art. 39 quater, comma 2, del Dl n. 269 del 2003, conv. in I. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 1 della I. n. 296 del 2006 (applicabile 'ratione temporis' ed anteriore alla modifica di cui all'art. 15 del Dl n. 78 del 2009, conv. in I. n. 102 del 2009), il concessionario di rete è responsabile in via principale per l'imposta evasa (cd. maggior Preu) ed i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa ídentificazione dell'autore dell'illecito, mentre, qualora quest'ultimo sia identificato, ne risponde con lo stesso a titolo solidale". (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 13116 del 25/05/2018, Rv. 648667 - 01).
 
 
I giudici quindi hanno cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

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