skin

Cassazione: 'Apparecchi da gioco irregolari, gestore paghi tributi evasi'

04 marzo 2020 - 12:21

La Cassazione boccia il ricorso del gestore di un circolo contro il pagamento del tributo evaso per l'installazione di 5 apparecchi da intrattenimento trasformati in slot abusivamente.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Apparecchi da gioco irregolari, gestore paghi tributi evasi'

"Il soggetto che esercita un effettivo potere di fatto (per esempio di gestione) sui locali, che, in quanto tale, è destinatario di un compenso per l'introduzione (e, quindi, l'utilizzazione) degli apparecchi da gioco ed ha, quindi, la titolarità giuridica delle fonti di ricchezza assoggettate ad imposizione, correlativamente, ne può disporre anche per l'adempimento della prestazione impositiva".

 

A richiamare tale principio è la Corte di Cassazione in un'ordinanza di rigetto del ricorso del legale rappresentante di un circolo contro l'avviso di accertamento con cui l' Agenzia delle dogane, a seguito del rinvenimento nei locali dell'associazione di 5 apparecchi da intrattenimento in evasione d'imposta ex art. 110, comma 6, Tulps "in quanto trasformati in apparecchi idonei al gioco con vincita in denaro mediante l'impianto di una seconda scheda elettronica di gioco, sì da essere configurabili come slot machines, richiedeva il pagamento del tributo evaso per il periodo dal 10 gennaio 2009 al 24 novembre 2009, data del sequestro, oltre interessi e sanzioni.
 
Il contribuente ha impugnato l'avviso assumendo il proprio difetto di legittimazione passiva poiché la condotta contestata si era avverata anteriormente alla modifica dell'art. 39 quater, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, come modificato dal d.l. n. 78 del 2009. La Commissione tributaria provinciale di Bologna ha quindi rigettato il ricorso, decisione poi confermata dal giudice d'appello.
 
Sulla stessa linea la Cassazione, che nella sua ordinanza rimarca: "Il gestore dei locali si identifica, ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, con il possessore dei locali stesso, il quale assume la qualità di soggetto passivo del tributo, in via solidale, con riguardo alla formulazione dell'art. 39 quater, comma 2, d.l. n. 269 del 2003 sia anteriore che successiva alla modifica operata con il d.l. n. 78 del 2009".
 

Articoli correlati