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Tar Lazio: 'Smart, mero strumento di ausilio all'accertamento'

06 marzo 2020 - 09:58

Il Tar Lazio boccia di nuovo i ricorsi dei concessionari contro i decreti di Adm del 2019 relativi all'applicativo Smart per il monitoraggio delle Vlt.

Scritto da Fm
Tar Lazio: 'Smart, mero strumento di ausilio all'accertamento'

Dopo le sentenze di fine gennaio, il Tar Lazio torna a respingere i ricorsi di concessionari e gestori contro i decreti dei Monopoli di Stato che nel febbraio e nel maggio 2019 hanno definito le modalità tecniche ed operative per la messa a disposizione degli enti locali degli orari di funzionamento delle Vlt, attraverso l'applicativo Smart.

 

IL RICORSO - Con una sentenza appena pubblicata, il tribunale amministrativo ha bocciato le richieste di annullamento dei provvedimenti presentate dai concessionari "in quanto le modalità con le quali l’Agenzia ha dato esecuzione alla norma primaria non sarebbero idonee a realizzare il fine espressamente perseguito dalla legge e risulterebbero in ogni caso eccedenti rispetto alla funzione della messa a disposizione degli orari di funzionamento degli apparecchi" e si sarebbero spinti "ben oltre la mera messa a disposizione dei dati di gioco, ma avrebbero anche inciso sulla titolarità esclusiva dell’organizzazione del gioco pubblico da parte dell’Amministrazione centrale e sulla competenza della sola Agenzia delle dogane e dei monopoli in tema di variazione delle attività oggetto di concessione".
Inoltre, "la previsione della determinazione del 31 maggio 2019 concernente la possibilità di comunicazione dello stato di manutenzione dell’apparecchio, mediante apposito messaggio telematico da parte del concessionario, non terrebbe conto della circostanza che i singoli sistemi di gioco gestirebbero in modo diverso l’inoltro del messaggio di manutenzione e che alcune attività di manutenzione verrebbero svolte direttamente dal gestore della sala. Si darebbe luogo, per questa via, all’applicazione di un meccanismo farraginoso, nell’ambito del quale il Comune potrebbe, peraltro soltanto in via eventuale, chiedere giustificazioni per il protrarsi della partita oltre l’orario consentito, rivolgendo tale richiesta al concessionario, ossia a un soggetto che non potrebbe incidere sull’osservanza degli orari di funzionamento degli apparecchi".
 
 
"RICORSO ALL'APP È FACOLTATIVO" - Per i giudici non coglie nel segno la censura "con la quale si allega che il decreto impugnato non avrebbe assolto alla finalità stabilita dalla legge di fornire i dati inerenti all’effettiva raccolta di gioco, avendo messo a disposizione dei Comuni i dati attinenti al mero funzionamento dell’apparecchio, a prescindere dal dato del giocato" perché "ciò che rileva ai fini sanzionatori è che un apparecchio sia potenzialmente in grado di raccogliere gioco (sia quindi acceso e funzionante), dovendo prescindersi dalla effettiva raccolta. È, perciò, da ritenere corretto che l’applicativo non fornisca i dati del giocato, ma quelli relativi al funzionamento dell’apparecchio".
Bocciata anche la motivazione di ricorso secondo cui, "avendo preso in considerazione le operazioni di accensione e spegnimento, al fine di constatare la potenziale destinazione al gioco degli apparecchi, l’Agenzia non avrebbe tenuto conto dell’incidenza di tali operazioni sul funzionamento e sull’usura delle macchine". A tal proposito il Tar Lazio evidenzia che "l’applicativo non richiede quindi che l’apparecchio, per essere considerato non funzionante, sia distaccato dalla rete, con lo spegnimento manuale di volta in volta, ben potendo invece la macchina rimanere accesa, ma essere semplicemente disabilitata.
La contestazione di parte ricorrente secondo cui alcune Amministrazioni locali imporrebbero invece lo stato di spegnimento e ciò sarebbe estremamente difficoltoso, oltre che dannoso per gli stessi apparecchi, non riguarda perciò l’applicativo, ma soltanto eventualmente le specifiche regolamentazioni locali, da esso del tutto distinte e autonome. Va, poi, ribadito che il ricorso all’applicativo è facoltativo, per cui le Amministrazioni che non dovessero ritenerlo utile rispetto alle proprie esigenze potrebbero decidere di non avvalersene".
Inoltre, "non può sostenersi che al concessionario sia preclusa la disabilitazione massiva di apparecchi Vlt" che invece può farlo contemporaneamente per più macchine "per rispettare le regolamentazioni locali in ordine agli orari di funzionamento".
 
 
LE NORME SULLA MANUTENZIONE - Quanto alle manutenzioni da eseguire ad apparecchio acceso e abilitato - e che secondo i ricorrenti non possono essere svolte durante gli orari in cui è consentito il funzionamento della macchina per la raccolta del gioco – i giudici ricordano ancora che “L’applicativo non segnala un’anomalia qualora l’apparecchio Vlt, pur acceso e abilitato non sia in grado di raccogliere gioco in quanto in stato di manutenzione”, come definito dal decreto di maggio 2019.
Sempre in tema di manutenzioni, la sentenza sottolinea che "la quasi totalità degli interventi che a vario titolo interessano i sistemi di gioco possono essere effettuati su apparecchi spenti o disabilitati.
E, al riguardo, deve ricordarsi che, come detto, il vigente protocollo di comunicazione prevede la possibilità, per il sistema di gioco del concessionario, di segnalare al sistema di controllo dell’Agenzia il cambio di stato dell’apparecchio, inviando il messaggio telematico n. 701. Il protocollo non individua singolarmente le situazioni che legittimano il ricorso all’uso del messaggio 701, permettendo in tal modo al concessionario di svolgere tutta una serie di operazioni, semplicemente disabilitando l’apparecchio al gioco.
Laddove, poi, l’intervento manutentivo debba essere eseguito ad apparecchio acceso e funzionante, il Protocollo più volte richiamato stabilisce il preventivo invio al sistema di controllo telematico di un apposito messaggio (codice 306) per segnalare lo svolgimento di attività di manutenzione.
Ciò posto, in relazione alle asserite specificità dei diversi sistemi di gioco, rispetto ai quali non opererebbero le medesime regole per l’invio telematico dei messaggi inerenti la manutenzione, occorre tenere presente il quadro normativo vigente".
 
 
"SMART, MERO STRUMENTO DI AUSILIO PER I COMUNI" - "Non risulta, poi, che l’Agenzia abbia recepito a livello centrale le singole regolamentazioni comunali.
Come ha correttamente osservato la difesa erariale, l’Agenzia si limita infatti a mettere a disposizione, in ottemperanza a un obbligo di legge, i dati di cui è in possesso, per consentire ai Comuni il controllo sul rispetto della normativa in materia di fasce orarie di gioco. Si tratta, dunque, di un mero strumento di ausilio all’accertamento, attraverso l’incameramento e la successiva segnalazione dei dati oggettivi di funzionamento degli apparecchi in orari vietati, appunto le cosiddette nomalie", affermano ancora i giudici.
"Sarà poi ogni singolo Comune, una volta ottenuti i suddetti dati, a contestare la violazione ed eventualmente a irrogare la sanzione, all’esito di un apposito procedimento e senza alcun automatismo.
Per le stesse ragioni, non emerge che il decreto impugnato abbia inciso sulla titolarità esclusiva dell’organizzazione del gioco pubblico da parte dell’Amministrazione centrale e sulla competenza della sola Agenzia delle dogane e dei monopoli in tema di variazione delle attività di raccolta del gioco oggetto di concessione.
L’Agenzia non partecipa, infatti, sotto alcun profilo all’esercizio della potestà comunale in materia di regolamentazione degli orari di funzionamento degli apparecchi – potestà che, come detto, le ricorrenti non possono mettere in discussione in questa sede – e, d’altro canto, l’utilizzo dell’applicativo predisposto dall’Agenzia non comporta, da parte dei Comuni, la condivisione del ruolo dello Stato nella titolarità del gioco pubblico e dei relativi rapporti concessori".
 
 

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