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Tar Toscana: 'Niente attività di gioco nelle vicinanze di palestre'

20 marzo 2020 - 08:59

Il Tar Toscana boccia ricorso di un punto scommesse vicino ad una palestra contro la decisione della Questura di Prato di rigettare la domanda di apertura di un'area Vlt.

Scritto da Fm
Tar Toscana: 'Niente attività di gioco nelle vicinanze di palestre'


Le palestre si configurano come luoghi sensibili a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 57 del 2013, che vieta le attività di gioco entro i 500 metri di distanza da “centri socio-ricreativi e sportivi”.

A rimarcarlo è il Tar Toscana nella sentenza con cui ha bocciato il ricorso del gestore di un negozio di scommesse contro la decisione della Questura di Prato di rigettare la domanda di apertura di un'area Vlt per la presenza a 360 metri di distanza di una palestra, che poi, nelle more del procedimento, aveva cambiato sede, permanendo comunque a una distanza inferiore a 500 metri.

I giudici notano che "la palestra esisteva già ed era già stata individuata come luogo sensibile, dal quale quindi doveva misurarsi la distanza minima per l’apertura di uno spazio di gioco lecito. Si tratta cioè di un semplice spostamento della struttura sportiva, che verosimilmente si porta dietro l’utenza già fidelizzata, e che rimane al di sotto della distanza minima di legge dalla ricorrente. Lo stesso dicasi con riferimento all’assenza, allo stato, di insegne esterne: si tratta, ripetesi, di mero spostamento di realtà sportiva già esistente, che non può non essere vista, nella presente ottica, come avvinto da vincolo di continuità tra vecchia e nuova localizzazione. D’altra parte l’istanza è stata avanzata quando la palestra era localizzata in un'altra via, ed è stata presentata nonostante parte ricorrente sapesse che la distanza minima mancava, come risulta dalla narrativa in fatto; non può ritenersi che abbia rilevanza per la ricorrente il fatto che la palestra medesima si sia spostata, giacché la distanza di legge mancava rispetto alla via precedente e continua a mancare rispetto alla nuova localizzazione; né può sostenersi che fosse la palestra a doversi spostare a distanza maggiore del limite legale, poiché essa, con la sua legittima scelta di cambiare sede, non ha in alcun modo creato nocumento né peggiorato la posizione della parte istante nella presente fattispecie".
 

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