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CdS: 'Rilascio Noe, Monopoli non obbligati a dare riscontro ai gestori'

25 maggio 2020 - 14:22

Il Consiglio di Stato respinge appello di gestori di apparecchi da gioco contro il silenzio serbato dai Monopoli in relazione all'istanza di chiarimenti sulla revoca dei nulla osta eccedenti.

Scritto da Fm
CdS: 'Rilascio Noe, Monopoli non obbligati a dare riscontro ai gestori'

"I gestori, pur ricompresi tra gli operatori economici che fanno parte della filiera (art. 1, comma 533, lett. c), legge 266/2005) in quanto inseriti negli elenchi predisposti da Adm affinché possano instaurare rapporti contrattuali con i concessionari in base agli artt. 14 e 15 della Convenzione di concessione (20 marzo 2013), non hanno un rapporto diretto con l’Agenzia, rispetto alla quale rimangono soggetti terzi, laddove è il concessionario a rapportarsi in via diretta con essa, come è rilevabile dalla lettura proprio degli articoli 14 e 15 della Convenzione inerenti gli obblighi, particolarmente ampi, dei concessionari nei riguardi dell’Agenzia".

Ad evidenziarlo sono i giudici del Consiglio di Stato nella sentenza con cui respingono l'appello con cui alcune società hanno chiesto la riforma della sentenza del Tar Lazio con la quale è stato dichiarato inammissibile il gravame proposto per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione alla istanza comunicata dalla stessa parte ricorrente nel 2018, e dell’obbligo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di provvedere in relazione alla medesima istanza.
 
"Infatti, in base agli artt. 14 e 15 della Convenzione di concessione, il concessionario è il soggetto abilitato a 'richiedere i titoli autorizzatori … per consentire l’esercizio delle attività di raccolta del gioco lecito tramite gli apparecchi di gioco Awp …' e a 'determinare e versare il Preu, secondo le modalità definite dalla normativa vigente nonché dai decreti di Aams (Adm, Ndr), emanati in corso di concessione', nonché a 'verificare il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e successive modificazioni, da parte dei soggetti abilitati contrattualizzati', provvedendo a 'collegare alla rete telematica tutti gli apparecchi di gioco Awp per i quali si richiede il nulla osta'.
Conseguentemente, non essendo intervenuto alcun mutamento sotto il profilo della titolarità dei Noe in capo ai concessionari a seguito delle richiamate disposizioni normative inerenti il contingentamento e la progressiva riduzione dei nulla osta di esercizio né essendo venuta meno l’efficacia della circolare del 1.8.2007 (come invece ritenuto dalle appellanti), il Collegio condivide l’affermazione del Giudice di prime cure in ordine alla mancanza di un obbligo dell’Agenzia di riscontrare l’istanza delle società appellanti, attesa la loro posizione di soggetti terzi rispetto alla stessa", concludono i giudici.
 

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