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Valle d'Aosta, Tar: 'Regione può intervenire per prevenire ludopatia'

29 giugno 2020 - 13:42

Il Tar della Valle d'Aosta ritiene costituzionale la legge regionale sul gioco, ma a un locale di Aosta spetta un indennizzo da danno emergente per la revoca della licenza.

Scritto da Anna Maria Rengo
Valle d'Aosta, Tar: 'Regione può intervenire per prevenire ludopatia'

"Circa la illegittimità costituzionale della legislazione regionale, secondo un più recente orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale la questione è manifestamente infondata in quanto 'non ogni aspetto concernente la disciplina dei giochi leciti ricade nella competenza statale, ben potendo le Regioni intervenire con misure tese a inibire l’esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi considerati 'sensibili”, al fine di prevenire il fenomeno della ludopatia. Disposizioni di tal fatta risultano 'dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica'".

Con questa motivazione, il Tar di Aosta, con una sentenza, interviene sulla costituzionalità del distanziometro regionale. decidendo sul ricorso presentato dal gestore dello Slot Cafè di Aosta, cui la Questura aveva revocato la licenza in quanto il locale si trova a una distanza da un luogo sensibile (un istituto scolastico) inferiore da quella prevista dalla norma regionale (81 metri rispetto ai 500 metri previsti, calcolati in linea d'aria).

A tale proposito, i giudici ritengono che "trattandosi di una revoca legittima non è ravvisabile alcuna responsabilità in senso proprio da parte dell'amministrazione, ma grava sulla stessa un obbligo indennitario da commisurare al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico".

 

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