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Gioco, Tar Lazio: 'Irregolarità in iscrizione al Ries, no a cancellazione'

04 settembre 2020 - 10:17

Il Tar Lazio accoglie il ricorso di un operatore di gioco contro la cancellazione dall'elenco Ries per irregolarità nella comunicazione del versamento del tributo per il rinnovo dell'iscrizione.

Scritto da Redazione
Gioco, Tar Lazio: 'Irregolarità in iscrizione al Ries, no a cancellazione'

Il mezzo prescelto dall’amministrazione, oltre che non necessario, si rileva anche non adeguato in concreto rispetto al sacrificio imposto al destinatario dell’atto, non tollerabile se raffrontato a quello che subirebbe, specularmente, l’amministrazione procedente, atteso che, a fronte della cancellazione immediata dell’iscrizione dall’elenco e, quindi, dell’impossibilità per l’operatore di svolgere l’attività economica in precedenza autorizzata per ulteriori cinque anni, l’amministrazione non riceverebbe alcuna apprezzabile utilità, sia perché la cancellazione disposta per il mancato incasso del tributo al momento della dichiarazione di versamento non tutela un suo apprezzabile interesse istituzionale, sia perché, anche ove sussistesse un interesse di tal genere, la ragione che fonda la cancellazione in realtà, nel caso di specie, già non sussisteva più al momento dell’adozione del provvedimento restrittivo, avendo il ricorrente proceduto al versamento già al momento dell’avvio del procedimento di cancellazione”.

 

Con questa motivazione, il Tar Lazio ha accolto il ricorso del titolare di una ditta individuale operativa nel settore del gioco pubblico mediante apparecchi contro il provvedimento con il quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha disposto la sua cancellazione dall’elenco Ries a causa delle irregolarità verificatesi in occasione del procedimento di rinnovo annuale dell’iscrizione.
 
La questione centrale della controversia riguardava “la legittimità, o meno, della cancellazione dall’elenco degli operatori economici, di cui all’art. 1, comma 533, lett. c), legge 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall’art. 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, disposta per aver riscontrato l’amministrazione che il versamento del tributo stabilito per il rinnovo annuale dell’iscrizione non risultava essere stato eseguito alla data in cui l’istante ne aveva dichiarato l’esecuzione nel modello c.d. Ries, inoltrato il 9 gennaio 2019, bensì, come documentato in atti dal ricorrente, il 12 dello stesso mese, solo tre giorni dopo e, vieppiù, in una data comunque antecedente all’avvio del procedimento di cancellazione (il 29 luglio 2019)”, si legge nella sentenza del Tar.
 
Ebbene, “il Collegio è dell’avviso che il ricorso sia fondato sotto il dedotto profilo della violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, costituenti i cosiddetti 'limiti interni' al corretto esercizio dell’azione amministrativa, ai quali deve sempre conformarsi l’esercizio del potere che abbia, come nel caso di specie, un effetto restrittivo della sfera giuridica del destinatario.
In particolare, secondo la giurisprudenza amministrativa anche di questa Sezione, 'mentre il principio di proporzionalità è volto a sindacare l’individuazione del mezzo giuridico per raggiungere il fine pubblico per il quale è attribuito il potere ed implica l’indagine nella fase di idoneità e di necessarietà, il principio di adeguatezza è volto sindacare la fase di proporzionalità in senso stretto incentrandosi sul bilanciamento degli interessi che vengono in emersione a seguito della scelta del mezzo idoneo e necessario' (in tal senso, questa Sezione, sentenza n. 7849/2020).
Ciò premesso, la fattispecie di causa invera, in modo emblematico, la violazione di tali principi cardine dell’agire pubblico.
Osserva, infatti, il Collegio come il principio di proporzionalità - se appare rispettato sotto il profilo dell’idoneità, risultando il mezzo individuato dall’amministrazione (la cancellazione dell’elenco) idoneo allo scopo perseguito dall’amministrazione (evitare che si ottenga e che, quindi, si mantenga un’iscrizione priva dei presupposti) – risulta, invece, violato sotto il profilo della necessarietà, non comportando il disposto depennamento il minore sacrificio possibile che, a seguito della condotta riscontrata, possa essere inferto al destinatario bensì un sacrificio ben superiore a quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito”.
 

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