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Abuso della licenza e Vlt, Tar: 'No a diniego della Questura'

07 settembre 2020 - 09:36

Il Tar accoglie ricorso contro diniego della licenza per le Vlt a Brescia per mancata esposizione tabella dei giochi proibiti e assenza preposto di sala in altro locale ad Arezzo.

Scritto da Fm
Abuso della licenza e Vlt, Tar: 'No a diniego della Questura'

“Nel caso in esame, a carico del ricorrente è stato accertato un unico episodio di abuso della licenza ex art. 88 e 110 comma 6-b del Tulps. Delle due contestazioni, quella relativa alla tabella dei giochi vietati non appare sufficiente a sostenere un giudizio di totale inaffidabilità, perché l’agevole visibilità si presta in effetti a valutazioni soggettive. Più grave appare l’affidamento della gestione della sala giochi a un soggetto non abilitato, con costituzione di un rapporto di rappresentanza vietato dall’art. 8 del Tulps. Neppure questa violazione consente tuttavia di dedurre automaticamente la totale inaffidabilità”.

 

Per questi motivi il Tar Lombardia ha accolto la domanda cautelare proposta da una società contro il diniego al rilascio della licenza ex art. 88 e 110 Tulps per l’attività di raccolta del gioco attraverso Vlt in un esercizio in provincia di Brescia in conseguenza della condanna del ricorrente a 412 di euro ammenda per violazione degli art. 8, 17 e 110 comma 1 del Tulps per la presenza in un'altra sala gestita alla ricorrente – ad Arezzo – di un soggetto non autorizzato dalla Questura al posto del preposto e per la mancata esposizione in un luogo visibile della tabella con l’elenco dei giochi vietati.
 
I giudici amministrativi, che hanno fissato la trattazione del merito all'udienza pubblica del 17 marzo 2021, osservano che tali fatti vanno riesaminati. “Un termine di confronto – si legge nell'ordinanza del Tar Lombardia - può essere costituito dalle norme del Tulps che sanzionano l’illegittima rappresentanza in relazione ad altre autorizzazioni di polizia. Si osserva in proposito che l’art. 17-bis comma 2 del Tulps sostituisce la sanzione penale con quella amministrativa, e l’art. 17-quater del Tulps prevede la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
Per non creare disomogeneità in una categoria di provvedimenti diretti a tutelare i medesimi interessi pubblici, si deve quindi ritenere che l’illegittima rappresentanza abbia anche per la licenza ex art. 88 e 110 comma 6-b del Tulps un disvalore sanzionabile con la sospensione, e non con la revoca, salva la possibilità di giustificare la revoca in casi di particolare gravità”.
 

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