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Slot, Tar Lazio: 'No a cancellazione dal Ries, disposta in modo illegittimo'

09 settembre 2020 - 11:32

ll Tar Lazio accoglie i ricorsi di due operatori contro la cancellazione dall'elenco Ries, in quanto disposta secondo presupposti errati.

Scritto da Fm
Slot, Tar Lazio: 'No a cancellazione dal Ries, disposta in modo illegittimo'

Con due distinte sentenze, il Tar Lazio ha accolto i ricorsi di due società contro la cancellazione dall'elenco degli operatori di slot disposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

I DUE RICORSI - In un caso, la cancellazione è stata disposta a seguito dell’autocertificazione del “possesso” della quietanza di pagamento, sebbene sia poi emerso, in sede di controllo, che mentre il versamento è stato effettivamente realizzato, la quietanza di pagamento risulta invece essere stata rilasciata in una data successiva a quella autocertificata.

Nell'altro, il tributo invece risulta incassato in una data successiva rispetto a quella autocertificata, data nella quale risultava solo l’avvenuto pagamento mediante on-banking (senza che vi fosse ancora il riscontro dell’incasso effettivo da parte dell’amministrazione).
 
INAMMISSIBILE INTEGRAZIONE POSTUMA DI UN REQUISITO - Quanto al primo ricorso, per il Tar Lazio va “disattesa la tesi difensiva dell’amministrazione secondo cui, anche in sede di rinnovo dell’iscrizione, l’interessato dovrebbe autocertificare il possesso della quietanza di pagamento del tributo.
Tale assunto si risolve in un’inammissibile integrazione postuma di un requisito abilitante il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco, di natura restrittiva, non previsto nel decreto direttoriale dell’Aams del 9 settembre 2011, n. 31857 e comunque si porrebbe in violazione di proporzionalità e di adeguatezza dell’azione amministrativa in considerazione dell’esiguità del versamento dovuto una tantum e della stessa ratio di tutela del ravvedimento operoso dell’interessato, avvenuto prima dell’accertamento della violazione, a cui oggi si conforma la disciplina di settore (art. 27, comma 6, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124).
Né invero assume rilievo la disposizione dell’art. 75 Dpr n. 445 del 2 00 sulla decadenza dai benefici secondo cui qualora a seguito dei controlli effettuati dall’amministrazione 'emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera'”.
 
CANCELLAZIONE DISPOSTA SU PRESUPPOSTO ERRATO - Nel secondo, i giudici ritengono che per l'operatore possa valere l’art. 27, comma 6, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che ha introdotto l’istituto del ravvedimento operoso. “Benché avesse effettuato il versamento del tributo, l’incasso da parte dell’erario si era verificato in una data successiva al versamento, ma comunque antecedente rispetto a quella in cui era stato per giunta avviato il procedimento di cancellazione dall’elenco”, si legge nella sentenza.
“D’altronde, in una fattispecie in cui non vengono in emersione esigenze di tutela del mercato e della concorrenza, sarebbe contrario al principio di ragionevolezza disporre la cancellazione dall’elenco sulla base di un presupposto meno grave (disallineamento tra la data del versamento del tributo e quella del suo incasso) rispetto ad un presupposto ben più grave (mancato versamento del tributo) che, al ricorrere delle altre condizioni esposte, il legislatore ha espressamente escluso quale causa della cancellazione”.
 

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