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Gioco, Tar Lazio: 'Sì ad iscrizione al Ries, mutati i presupposti'

07 ottobre 2020 - 10:07

Il Tar Lazio accoglie il ricorso contro il 'niet' di Adm all'iscrizione all'albo Ries di un operatore di gioco in passato coinvolto in un processo penale per frode informatica.

Scritto da Fm
Gioco, Tar Lazio: 'Sì ad iscrizione al Ries, mutati i presupposti'

“Il provvedimento impugnato, sotto il profilo istruttorio e motivazionale, risulta viziato da eccesso di potere non avendo l’amministrazione considerato che la posizione giuridica dell’istante, posta a fondamento della domanda del 23 settembre 2013, era mutata rispetto a quella tenuta presente al momento del precedente provvedimento del 15 febbraio 2013 avente ad oggetto la cancellazione dell’iscrizione dall’elenco”.

 

A sancirlo è una sentenza del Tar Lazio che così accoglie il ricorso di un operatore di gioco contro il provvedimento del settembre 2013 con il quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha comunicato di non poter dare seguito alla richiesta di iscrizione nell’elenco degli operatori di apparecchi e terminali per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all’art. 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, poiché “la scrivente amministrazione si è già espressa nel merito con il provvedimento di cancellazione del maggio 2013”.
 
Il ricorrente ha evidenziato come alla data della presentazione della domanda (19 settembre 2013) fosse in possesso di un certificato per carichi pendenti e di un certificato del casellario giudiziale senza alcuna iscrizione a proprio carico.
 
LA VICENDA - Con provvedimento del 15 febbraio 2013 “l’amministrazione aveva disposto la cancellazione dell’iscrizione dall’elenco del ricorrente in quanto aveva accertato che questi non possedeva più gli 'ulteriori requisiti' per l’iscrizione e per il mantenimento della stessa, previsti dall’art. 5 del decreto direttoriale 9 settembre 2011, n. 31857, ai sensi del quale è 'necessaria' l’insussistenza negli ultimi cinque anni di 'provvedimenti di rinvio a giudizio' concernenti 'delitti contro il patrimonio' e per i 'reati riconducibili ad attività di gioco non lecito'. Dai controlli effettuati era risultato infatti che il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 16 luglio 2012 riportava a carico dell’istante l’iscrizione per il reato previsto dall’art. 640-ter, commi 1 e 2, c.p.. In seguito era emerso che l’istante era stato rinviato a giudizio innanzi dal Gip del Tribunale di Torino, con decreto ex art. 429 c.p.p. del 16 maggio 2012, per il reato in precedenza indicato per aver sostanzialmente manomesso il sistema telematico di gioco coordinato con i monopoli di Stato, ottenendo così un ingiusto profitto. Pertanto, ritenuto che tra i 'delitti contro il patrimonio' e i 'reati riconducibili ad attività di gioco non lecito' fosse chiaramente compreso anche il reato dell’art. 640-ter, commi 1 e 2, c.p., contestato all’istante mediante rinvio a giudizio, veniva disposta la cancellazione dell’iscrizione dall’elenco con provvedimento del 15 febbraio 2013 comunicato all’istante in data 25 febbraio 2013 e da questi non impugnato”.
Per l'Agenzia quindi, il rigetto della domanda trovava fondamento nel precedente provvedimento di cancellazione di febbraio 2013 disposto per la presenza di un procedimento penale pendente. Tuttavia, nel presentare la nuova domanda di iscrizione del 19 settembre 2013, “l’istante aveva allegato alla domanda un certificato per carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, datato 27 agosto 2013, in cui risultava che a far data dal 1° gennaio 2008 non vi erano iscrizioni a proprio carico, nonché un certificato del casellario giudiziale rilasciato dal ministero della Giustizia, datato 28 agosto 2013, dall’esito negativo.
Sebbene l’istante avesse presentato una documentazione da cui poteva evincersi che, quanto meno alla data del 19 settembre 2013, non vi erano carichi pendenti, l’amministrazione ha ritenuto comunque di respingere la domanda, continuando a ritenere valida la documentazione istruttoria sui carichi pendenti a suo tempo reperita in occasione della cancellazione dell’iscrizione disposta con il provvedimento del 15 febbraio 2013”, si legge nella sentenza.
 
IL VERDETTO - Secondo i giudici, “il provvedimento impugnato non ha natura di atto meramente confermativo di un precedente provvedimento poiché l’amministrazione ha di fatto omesso di compire la necessaria attività istruttoria alla luce delle circostanze sopravvenute documentate dall’istante idonee a dimostrare come, nella specie, fossero verosimilmente mutati i presupposti fattuali posti a base della procedente cancellazione dell’iscrizione dall’elenco”.
 

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